PER LA CONTESTAZIONE DELLA FRODE OCCORRE PRIMA DIMOSTRARE IL VANTAGGIO ECONOMICO
03 APR 2020
La Corte di cassazione con la sentenza n. 7647 del 2 aprile 2020 ha rigettato un avviso di accertamento portante il recupero della maggiore Iva derivante da fatture ritenute soggettivamente inesistenti perchè emesse da una cartiera.
Secondo i giudici per legittimare il recupero occorre prima dimostrare il vantaggio economico che la società ha ottenuto facendo affari con la cartiera, soprattutto quando i pagamenti sono avvenuti con mezzi tracciabili ed i prezzi sono in linea con il mercato.
Spetta insomma al fisco dimostrare la frode perpetrata.
In altri termini se il fisco intende contestare l‘indebita detrazione dell'Iva e la illegittima deduzione dei costi per fatture relative ad operazioni inesistenti, deve prima fornire la prova che l'operazioni commerciali non sono mai stata posta in essere, ovvero che non è stata posta in essere tra i soggetti indicati nella fattura, indicando gli elementi anche indiziari sul quali si fonda la contestazione.
E' invece onere del contribuente dimostrare di non essere stato a conoscenza della frode.