PER LA CONCORRENZA SLEALE MEDIANTE STORNO DEI DIPENDENTI E' NECESSARIO L'ANIMUS NOCENDI
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PER LA CONCORRENZA SLEALE MEDIANTE STORNO DEI DIPENDENTI E' NECESSARIO L'ANIMUS NOCENDI

PER LA CONCORRENZA SLEALE MEDIANTE STORNO DEI DIPENDENTI E' NECESSARIO L'ANIMUS NOCENDI

18 FEB 2020
La Corte di Cassazione con ordinanza n. 2865/2020 rileva che affinché possano configurarsi atti di concorrenza sleale contrari ai principi della correttezza professionale  ex art. 2598 n. 3 c.c. commessi per mezzo dello storno di dipendenti non è sufficiente la mera consapevolezza in capo all’impresa concorrente dell’idoneità dell’atto a danneggiare l’altra impresa, ma è necessaria l’intenzione di conseguire tale risultato (animus nocendi).La condotta deve risultare inequivocabilmente idonea a causare danno all’azienda nei confronti della quale l’atto di concorrenza asseritamente sleale viene rivolto.  La legittima applicazione dell’art. 2598 comma 3 c.c. esige, dunque, che "l'attività distrattiva delle risorse di personale dell'imprenditore concorrente sia stata posta in essere con modalità illecite e tali da non potersi giustificare, in rapporto ai principi di correttezza professionale, se non supponendo nell'autore l'intento di recare pregiudizio all'organizzazione ed alla struttura produttiva del concorrente, disgregando in modo traumatico l'efficienza dell'organizzazione aziendale del competitore e procurandosi un vantaggio competitivo indebito". Ciò significa che la concorrenza illecita per mancanza di conformità ai principi della correttezza non può mai derivare dalla mera constatazione di un passaggio di collaboratori da un'impresa a un'altra concorrente, né dalla contrattazione che un imprenditore intrattenga con il collaboratore del concorrente ma è necessario invece che l'imprenditore concorrente si proponga, attraverso l'acquisizione di risorse del competitore, di vanificare lo sforzo di investimento del suo antagonista, creando effetti distorsivi nel mercato. A tal fine assumono innanzitutto rilievo le modalità del passaggio dei dipendenti e collaboratori dall'una all'altra impresa, che non può essere diretto per la configurabilità dello storno, nonché la quantità e la qualità del personale stornato, la sua posizione nell'ambito dell'organigramma dell'impresa concorrente, le difficoltà ricollegabili alla sua sostituzione e i metodi eventualmente adottati per convincere i dipendenti a passare a un'impresa concorrente. 



cass.-3865.20concorrenza-sleale.storno-dipendenti.pdf
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