PER L'INDUTTIVO NON E' SUFFICIENTE L'ANTIECONOMICITA' DELL'ATTIVITA' D'IMPRESA
CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO
PER L'INDUTTIVO NON E' SUFFICIENTE L'ANTIECONOMICITA' DELL'ATTIVITA' D'IMPRESA

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18 OTT 2019
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 24536 del 2019 ha rilevato che è illegittimo l’accertamento induttivo se l’inattendibilità della contabilità viene motivata soltanto attraverso la presunta economicità dell’attività d’impresa senza che vengano considerati altri elementi. Nella determinazione del reddito d’impresa, infatti, l’inerenza all’attività dei costi sostenuti deve essere apprezzata attraverso un giudizio qualitativo, scevro dai riferimenti ai concetti di utilità o vantaggio afferenti ad un giudizio quantitativo e deve essere distinta anche dalla nozione di congruità del costo, anche laddove l’antieconomicità e/o l’incongruità della spesa potrebbero costituire indici rivelatori del difetto di inerenza.



cass.-24536.19accetam.induttivo.illegitt..pdf
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