PER L'IMPOSTA DI REGISTRO DEVE FARSI RIFERIMENTO ALL'ATTO
CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO
PER L'IMPOSTA DI REGISTRO DEVE FARSI RIFERIMENTO ALL'ATTO

PER L'IMPOSTA DI REGISTRO DEVE FARSI RIFERIMENTO ALL'ATTO

08 FEB 2019
Anche la Commissione tributaria provinciale di Milano con sentenza n. 4159 del 2018 ha riconosciuto che in relazione agli effetti giuridici prodotti, vi è una netta differenza tra chi cede delle partecipazioni e chi invece cede  un’azienda o trasferisce in usufrutto o in affitto un ramo di essa. Nel caso di specie l’Agenzia delle Entrate nel 2017 e, dunque prima della riforma dell’articolo 20 dell’imposta di registro, aveva riqualificato come cessione d’azienda un’operazione di ristrutturazione aziendale basata su spin-off e cessioni di quote societarie, assoggettandola ad imposta di registro in misura proporzionale. La ricorrente proponeva ricorso che veniva accolto dalla Ctp la quale rilevava che “l’articolo 20 nella versione vigente ratione temporis, nello stabilire che “l’imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente”, attiene piuttosto alla qualificazione giuridica dell’atto che non agli effetti economici o alla determinazione dell’oggetto del medesimo, che non possono corrispondere alla situazione fattuale che costituisce il sostrato degli accordi tra le parti. Nell’applicazione del citato articolo 20 del Tur non può prescindersi dal fatto che l’imposta in esame è, come suoi dirsi “imposta d’atto” , ragion per cui , per stabilire i presupposti ed i criteri della tassazione, occorre fare riferimento al contenuto e agli effetti che emergono dall’atto stesso , senza possibilità di utilizzare elementi ad esso estranei , né di ricercare contenuti diversi da quelli che risultano dalla concreta realizzazione della volontà delle parti; la vendita di tutte le quote di una società, ai fini di detta imposta non rappresenta in ogni modo una vendita d’azienda, poiché la titolarità del complesso dei beni aziendali permane in capo alla società anche dopo la cessione delle quote.



4159IMPOSTADIREGISTRO-CESSIONEQUOTE.pdf
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