PER L'ASSOLVIMENTO DELL'IVA RILEVA IL PAESE DEL CONSUMO
CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO
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07 FEB 2024
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 26056/2023 si è pronunciata su un caso in cui l’Agenzia delle dogane aveva sottoposto a revisione alcune dichiarazioni di immissione in libera pratica presentate nel corso del 2015 da una società importatrice italiana, al fine di verificare la corretta applicazione della normativa unionale in merito all’utilizzo del c.d. regime 42. Ricordiamo che tale regime rappresenta una procedura doganale in forza della quale l'importatore beneficia della sospensione del pagamento dell'IVA all'atto dell'importazione, a condizione che le merci siano spedite a un soggetto passivo in un altro Stato membro, dove avviene l'immissione in consumo e dove, dunque, l'imposta sarà assolta.
Nel caso di specie, le merci oggetto delle dichiarazioni erano state spedite dall'Italia alla Svizzera, in regime di transito comune, e dalla Svizzera rispedite, sempre in regime di transito comune, in Italia, dove erano state dichiarate dalla società slovena Alfa, per il tramite del rappresentante fiscale leggero Beta s.p.a.. Secondo l’Ufficio, essendo le merci in questione, giunte in Italia scortate da documento di transito T2, queste non potevano formare oggetto di dichiarazione di immissione in libera pratica (regime destinato esclusivamente a merci non comunitarie) e, in questo modo, le operazioni poste in essere avevano consentito alle società importatrici di non versare, all'atto della presentazione della merce in dogana, l'IVA dovuta ai sensi del D.P.R. n. 633/72, art. 67, comma 2, beneficiando in tal modo di un'esenzione non spettante e che dell'obbligazione tributaria accertata si era resa responsabile la società Beta s.p.a. in solido con le società destinatarie delle merci in questione. Sul tema la Corte di Cassazione, rigettando il ricorso dell’Ufficio, ha affermato che doveva considerarsi errata la tesi erariale secondo cui le merci, nel momento in cui erano state immesse nel territorio italiano possedevano la condizione di merci comunitarie. In particolare, i giudici di legittimità distinguendo tra "l'immissione in libera pratica" e "l'immissione in consumo", hanno affermato che, nel caso in esame, i prodotti erano stati oggetto in Italia solo di immissione in libera pratica e non anche di immissione al consumo, e che tutti i beni immessi in libera pratica dalla Beta s.p.a. erano stati trasportati in (Solvenia, Slovacchia e Croazia), dove era avvenuta l'effettiva immissione al consumo e dove, pertanto, doveva essere assolta l'Iva, con la sussistenza, quindi, tutti i requisiti previsti dall'art. 143, lett. d), della Direttiva Iva, che prevede che l'importazione di beni sia esente da imposta sul valore aggiunto se ad essa fa seguito una cessione di tali beni ad un soggetto passivo di altro Stato membro.   

cass-civ-07-09-2023-rappresent.fiscale.leggero.pdf
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