PER L'APERTURA DELLA BORSA OCCORRE L'AUTORIZZAZIONE DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
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PER L'APERTURA DELLA BORSA OCCORRE L'AUTORIZZAZIONE DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

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15 APR 2019
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 10275/ 2019 ha stabilito che è illegittimo l'utilizzo di dati acquisiti in sede di verifica e contenuti in una borsa, aperta senza autorizzazione della Procura.
I dati erano relativi alla tenuta di una contabilità in nero e ciò non è bastato per superare la disposizione legislativa che prescrive che tale acquisizione doveva essere effettuata con la preventiva autorizzazione della procura della repubblica.
Ricordiamo infatti che secondo l'art. 52 del d.p.r. 633/72 l'accesso presso i locali adibiti all'esercizio dell'attività commerciale, agricola, artistica o professionale, ovvero presso i locali adibiti ad uso promiscuo (e, dunque, anche abitativo) e, al secondo comma, l'accesso presso i locali adibiti ad uso diverso e, dunque, esclusivamente abitativo, prevede che la perquisizione sia avallata da un'autorità gerarchicamente e funzionalmente sovraordinata, mentre nelle ipotesi di cui al secondo comma, è prevista la valutazione dell'esistenza dei gravi indizi da parte del procuratore della repubblica, (la verifica della legittimità coinvolge la legittimità del procedimento trovando il suo fondamento nell'inviolabilità del domicilio di cui all'art. 14 della Costituzione).

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