PER IL PATTO DI FAMIGLIA STESSA TASSAZIONE DELLE DONAZIONI
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PER IL PATTO DI FAMIGLIA STESSA TASSAZIONE DELLE DONAZIONI

PER IL PATTO DI FAMIGLIA STESSA TASSAZIONE DELLE DONAZIONI

21 DIC 2018
Torniamo a parlare del Patto di famiglia, questa volta prendendo in esame la sentenza della Corte di Cassazione n. 32823/2018 con la quale è giunta a qualificare l’attribuzione che il figlio assegnatario dell’azienda o delle quote di partecipazione effettua a favore dei suoi fratelli, liquidandoli, come una donazione tra fratelli e non come donazione indiretta fatta dalla madre alla figlia. Conseguentemente trova applicazione l’aliquota del 6% per il valore dell’attribuzione che ecceda la franchigia di 100mila euro per ciascuna attribuzione. Nel caso in esame una madre aveva attribuito l’azienda al figlio, che a sua volta aveva provveduto a versare alla sorella una somma in denaro come compensazione. In questo modo l’attribuzione era stata tassata con l’aliquota del 4% per il valore eccedente la franchigia di 1 milione (art. 2 co. 49 d.l. 262/06 “diritti attribuiti a favore del coniuge e dei parenti”). Impostazione che anche la Ctr Lombardia ha ritenuto corretta. La decisione della Corte, che qualifica l’attribuzione posta in essere dal fratello come una donazione in cui il donante sarebbe l’assegnatario dell’azienda e il donatario il legittimario non assegnatario, appare alquanto discutibile. In questo modo, infatti, la Corte è giunta a considerare il patto di famiglia come una donazione modale, caratterizzata da un gravame a favore del donatario. Sul punto occorrerebbe però rilevare che il legittimario assegnatario, compensando i fratelli, adempie a un obbligo che in capo al medesimo origina per effetto del patto e, quindi, già da questo può rilevarsi che non si tratta di una liberalità, inoltre i legittimari non assegnatari, ricevendo l’attribuzione dal fratello assegnatario, rinunciano al diritto di pretendere la collazione e ad agire in riduzione verso il legittimario assegnatario, qualora l’attribuzione da lui ricevuta eccede la sua legittima. Errata appare anche la considerazione secondo cui "il denaro … necessario alle quote di liquidazione non può che provenire dall’assegnatario" quando invece non vi dubbi che possa essere il disponente ad effettuare, oltre che l’attribuzione al legittimario assegnatario, anche quelle ai legittimari non assegnatari.
 




cass.32823-2018pattodifamiglia.pdf
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