PER IL FALSO IN BILANCIO OCCORRE IL DOLO
CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO

PER IL FALSO IN BILANCIO OCCORRE IL DOLO

16 MAG 2018

    La Corte di cassazione con la sentenza n. 21672, depositata  il 16.05.2018, ha stabilito che affinchè possa essere configurato il reato di falso in bilancio occorre la violazione dei principi contabili unitamente al dolo, che deve essere provato mediante la contestazione di elementi specifici in grado di mettere in evidenza che l'amministratore abbia predisposto il bilancio con la consapevolezza della sua azione irragionevole attraverso la realizzazione di artifizi contabili.
    I Giudici hanno poi chiarito che una violazione, anche di natura contravvenzionale, che ha la capacità di incidere sulla consistenza del patrimonio dell'impresa nel tempo, e quindi anche negli esercizi successivi rispetto all'esercizio in cui i valori economici sono venuti ad esistenza, può andare a realizzare singoli reati istantanei di falso in bilancio riferiti a ciascun anno di esercizio, fino al momento in cui la condotta non viene a cessare.

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