OPERAZIONI TRIANGOLARI IVA CON DUE OPERATORORI NAZIONALI
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OPERAZIONI TRIANGOLARI IVA CON DUE OPERATORORI NAZIONALI

OPERAZIONI TRIANGOLARI IVA CON DUE OPERATORORI NAZIONALI

3 AGO 2023
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 14853/2023 si è pronunciata in tema di operazioni triangolari intracomunitarie, che si verificano quando vi sono due cessioni successive con tre operatori, di cui almeno uno sito al di fuori del territorio nazionale, cessioni peraltro oggetto di un solo trasporto (nella specie, interno al territorio dell'Unione).
Nella fattispecie analizzata la contribuente impugnava un diniego parziale di rimborso di eccedenza di imposta Iva maturata relativamente a operazioni non imponibili ai sensi dell'art. 30 comma 2 lett. b) dpr 633/72 conseguente a cessioni all'esportazione. Il diniego era stato motivato dal fatto che le bollette doganali di esportazione erano state rilasciate - come risultava dal codice alfanumerico MRN - da Uffici doganali non italiani (lituani e austriaci), benché le merci fossero state imballate e caricate in Italia, circostanza che impediva, ad avviso dell'Ufficio, l'accertamento dell'effettiva uscita dal territorio dell'UE.
La Suprema Corte ritenendo infondato il ricorso dell'Ufficio rileva che anche un documento di origine privata, ove rechi una vidimazione o un contrassegno di una autorità doganale, ancorché situata nel Paese terzo di destinazione, la cui genuinità non sia in discussione, costituisce prova certa e incontrovertibile dell'uscita dal territorio doganale e tale documento deve ritenersi equipollente al documento di accompagnamento dell'autorità doganale del Paese di carico della merce. Il visto dell'ultima dogana in uscita (cd. "visto uscire") deve pertanto considerarsi equipollente al rilascio del DAU (Documento Unico Amministrativo) dell'ufficio doganale nazionale.
Inoltre, la Suprema Corte accoglieva il primo motivo di ricorso incidentale con cui la contribuente impugnava la sentenza della Ctr, nella parte in cui il giudice aveva ritenuto legittimo il dinego di rimborso del credito iva relativo a due operazioni triangolari, ritenedo decisivo il fatto che il trasporto fosse stato effettuato dal promotore della triangolazione (SFK Industrie) anziché dalla contribuente quale prima cedente. Sul punto, la Corte ha osservato che pur intervenendo tre distinti operatori economici, l'operazione di trasporto intracomunitario va considerata come unitaria, ove la merce viene trasportata dall'acquirente nel territorio dello Stato del cessionario ma non è da questi utilizzata, bensì vincolata alla consegna a un terzo soggetto passivo che la immette in consumo.
Secondo i giudici, quindi, la prima cessione di beni non deve cosiderarsi imponibile se, sulla base degli accordi contrattrattuali, la merce viene trasportata dal primo acquirente nello Stato membro del secondo acquirente, senza che il primo possa disporne in quanto vincolato alla consegna nei confronti del secondo.  


cassaz-2023-operaz-triangolari.doc
 
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