OPERAZIONI INESISTENTI: PER LA PROVA DELLA CONNIVENZA NON BASTANO MERI INDIZI
13 OTT 2021
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 27745 del 2021 si è pronunciata sulla prova che deve fornire l’amministrazione per dimostrare la connivenza del contribuente nelle ipotesi di fatturazione per operazioni inesistenti. Come noto, infatti, è onere dell’amministrazione che contesta il diritto del contribuente a portare in deduzione il costo ovvero in detrazione l’iva pagata su fatture emesse da un concedente diverso dall’effettivo cedente del bene o del servizio, dare la prova che al momento dell’acquisto il contribuente sapeva, o avrebbe dovuto sapere secondo l’uso dell’ordinaria diligenza, che l’operazione fosse iscritta in una frode. Tale prova, rilevano i giudici di legittimità, può essere fornita con presunzioni gravi, precise e concordanti e non sulla di meri indizi“altrimenti gli imprenditori sarebbero eccessivamente timorosi e potrebbero essere indotti a non rischiare, decidendo di non concludere molti affari, con grave nocumento per i traffici commerciali e, quindi, per l’economia in generale.”Nel caso di specie, la Corte è giunta ad escludere la connivenza del contribuente considerando tutto il quadro indiziario, ovvero, l’esistenza della società fornitrice da oltre dieci anni, l’effettiva consegna della merce, il pagamento del prezzo, l’esistenza di rapporti commerciali della contribuente con altri fornitori e lo scarto percentuale modesto tra i prezzi per gli acquisti effettuati e quelli di altri fornitori. Insomma, il solo fatto che la società fornitrice non avesse risorse finanziarie e che la contribuente avesse stipulato un’assicurazione a copertura del rischio di mancata consegna delle merci acquistate non è sufficiente a dimostrare la consapevolezza del cessionario alla frode instaurata.