OPERAZ SOGGETTIV INESISTENTI: E' NECESSARIA LA PROVA DELLA CONSAPEVOLEZZA DELLA FRODE
8 GIU 2023
La Corte di Cassazione con sentenza n. 15749 del 2023 ha ribadito che in tema di operazioni soggettivamente inesistenti, incombe all'Amministrazione finanziaria l'onere di provare non solo l'oggettiva fittizieta' del fornitore, ma anche la consapevolezza nel destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione d'imposta dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi specifici, che il contribuente fosse a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualita' professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente; ove l'Amministrazione assolva a detto incombente istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un'operazione volta ad evadere l'imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalita' in rapporto alle circostanze del caso concreto.
Nel caso affrontato la Corte, facendo buon uso dei principi già espressi in tema di valutazione degli indizi, secondo cui "la gravita', precisione e concordanza richiesti dalla legge vanno ricavati dal loro complessivo esame, in un giudizio globale e non atomistico di essi..." ha ritenuto corretta la decisione dei giudici di appello che avevano accolto la tesi difensiva del contribuente elencando gli elementi da cui si evinceva non solo la mancanza di consapevolezza delle irregolarita' e dell'intento fraudolento della cessionaria, ma l'inesigibilita', sotto il profilo della diligenza, della conoscenza di quelle condizioni, con cio' escludendo una ignoranza colposa della contribuente. L'importanza e la visibilita', addirittura nazionale, dei fornitori (nel caso di specie "autorevoli rivenditori di tartufi") aveva legittimamente ingenerato affidabilità nei soci della contribuente dai soggetti così da escludere ogni tipo di colpevolezza.