OMESSO RW CON CONTINUAZIONE (SANZIONE AUMENT. DALLA META' AL TRIPLO)
CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO
OMESSO RW CON CONTINUAZIONE (SANZIONE AUMENT. DALLA META' AL TRIPLO)

OMESSO RW CON CONTINUAZIONE (SANZIONE AUMENT. DALLA META' AL TRIPLO)

05 MAGGIO 2023
La Cassazione, con la sentenza n. 11849 depositata oggi 05.05.2023 ha stabilito che se il contribuente omette, per più anni, di presentare il quadro RW si applica la continuazione e cioè la sanzione prevista dall'art. 12 comma 5 del DLgs. 472/97, che prevede l'aumento della sanzione prevista per la violazione più grave dalla metà al triplo(conformi tributi locali, Cass. 30 giugno 2021 n. 18447 e Cass. 19 gennaio 2021 n. 728).
Respinta la tesi delle entrate, secondo la quale la continuazione opera ma su una base di calcolo più elevata, dovendosi applicare anche gli aumenti del primo comma del menzionato art. 12 della stessa norma e (C.M. 5 luglio 2000 n. 138, § 2.1), “ai fini dell’applicazione della sanzione unica di cui al comma 5, è sempre necessario che le violazioni relative a più periodi d’imposta, sussumibili nel concetto di «stessa indole», siano di carattere formale, come stabilito dal comma 1 dell’articolo 12, oppure che le stesse tendano a pregiudicare, nella loro progressione, la determinazione dell’imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo di ciascun periodo, come previsto dal comma 2 dello stesso articolo. Prima di estendere il cumulo a più periodi d’imposta in base al nuovo criterio, pertanto, è necessario verificare che sussista il concorso di violazioni formali o la progressione. Anche sul piano testuale, il comma 5 prevede che l’aumento di sanzione deve essere operato su una «sanzione base», i cui criteri di individuazione e di calcolo sono peraltro dettati dai commi 1, 2 e 3”.
Secondo l'Agenzia ci sarebbe insomma uno stretto legame tra il primo e il quinto comma, per il quale prima si applicherebbe l’aumento dalla metà al triplo e poi quello da un quarto al doppio, tesi come abbiamo visto, bocciata dagli ermellini. 
Il caso analizzato dai Giudici riguardava le violazioni che si ripetono su più anni non collegate ad un tributo, il che si verifica per il modulo RW e in generale per le omesse/irregolari comunicazioni previste dalla legge fiscale.
Nella maggioranza delle ipotesi si è in presenza di violazioni della stessa indole, pertanto non sembra emergano dubbi né sull’applicabilità della sanzione unica né sulle relative modalità di quantificazione, onde per cui se per più anni si omette il quadro RW e la sanzione è di 100.000 per anno, la sanzione unica è pari a 150.000 (100.000 aumentato della metà, volendo applicare l’aumento minimo), “il comma 5 prende a specifico riferimento il caso di violazioni aventi la stessa indole commesse in periodi di imposta diversi; pertanto va escluso che possa trovare applicazione la diversa disciplina del cumulo giuridico previsto dal comma 1, non ravvisandosi né l’unicità della condotta, né la natura formale delle violazioni della stessa disposizione di legge commesse con più azioni ad omissioni”.
Insomma, se le omissioni o le irregolarità riguardano diversi anni, c’è il solo aumento dalla metà al triplo.
Solo nel caso in cui ci fossero diverse omissioni commesse nel medesimo anno e poi reiterate anche su più anni, allora potrebbero applicarsi ambedue gli aumenti.

rw-con-cumulo-giuridico-se-lomissione-e-pluriennale.pdf
 
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