OBBLIGO DI SUBENTRO DEL CURATORE CON IMMOBILI REGISTRATI E TRASCRITTI (MEZZI TRACCIABILI)
05 OTT 2024
Buone notizie per gli acquirenti di immobili destinati ad abitazione principale o sede dell’attività d’impresa, che ai sensi dell’art. 2645 -bis del codice civile , abbiano trascritto il preliminare d'acquisto, i cui effetti non siano cessati prima dell’apertura della procedura di liquidazione giudiziale. Il curatore è obbligato a subentrare nel contratto.
In altri termini il preliminare trascritto non si scioglie purché nello stesso siaspecificatoche l’immobile ha destinazione di abitazione principale o di sede dell’impresa, ovviamente purchè il promissario acquirente ne chiede l’esecuzione, tramite domanda con le modalità stabilite per l’accertamento del passivo. Con l’accoglimento della richiesta da parte del giudice, il curatore subentra nel contratto e tutti gli acconti corrisposti dal promissario acquirente sono integralmente opponibili alla procedura, purché il versamento sia avvenuto con mezzi di pagamento tracciabili. I creditori ipotecari possanocontestare la congruità del prezzo pattuito se dimostrano che il valore di mercato del bene, al momento del preliminare, era superiore di almeno un quarto a quello stabilito tra le parti.
La contestazione del creditore ipotecario si svolge mediante impugnazione ai sensi dellart. 206 comma 3 del CCII (come un’impugnazione al passivo), con onere probatorio a carico del ricorrente e con natura assimilabile a quella della revocatoria.
Se viene accertata l’incongruità del prezzo, il contratto si scioglie e si procede alla liquidazione del bene da parte del curatore. In tal caso il promissario acquirente può evitare tale scioglimento eseguendo il pagamento della differenza tra il prezzo pattuito e quello di mercato, prima che il tribunale provveda sull’impugnazione del creditore ipotecario.