Segnaliamo che ai sensi dell'art. 16, comma 2-bis, DL n. 63/2013, il contribuente è tenuto a trasmettere all'ENEA, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, le informazioni relative agli interventi effettuati al fine di fruire della detrazione prevista:
- per gli interventi di riqualificazione energetica di cui alla Legge n. 296/2006 e all'art. 14, DL n. 63/2013;
- per il bonus facciate di cui all'art. 1, comma 219, Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020) quando l'intervento incide sulla trasmittanza termica dell'involucro opaco, interessando più del 10% dello stesso.
Attenzione perchè l'invio dei dati relativi a tali interventi è presupposto indispensabile per fruire della detrazione;
- per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-bis, comma 1, lett. h), TUIR, ossia "opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia";
- per l'acquisto di elettrodomestici rientranti nel c.d. "bonus arredo" di cui all'art. 16, comma 2, DL n. 63/2013.
L'invio dei dati relativi a tali interventi, ancorché obbligatorio, in caso di omissione non fa venir meno il diritto a fruire della relativa detrazione onde per cui l'invio dei dati è richiesto solo per interventi che comportano risparmio energetico e/o utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.
INVIO DATI ALL'ENEA ANCHE PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO prevede che "al fine di garantire la corretta attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell'ambito della Missione 2, Componente 3, Investimento 2.1 "Ecobonus e Sismabonus fino al 110 per cento per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici", nonché al fine di effettuare il monitoraggio degli interventi di cui al presente articolo, compresa la valutazione del risparmio energetico da essi conseguito, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse in via telematica all'ENEA le informazioni sugli interventi effettuati. L'ENEA elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi ...".
Possiamo quindi concludere che il Legislatore intende estendere la richiesta di invio all'ENEA dei dati relativi agli interventi effettuati anche per i lavori rientranti nel c.d. "Sismabonus", sia nel caso in cui si fruisca della detrazione nelle misure ordinariamente previste (50% - 70% - 75% - 80% - 85%) sia nel caso in cui si fruisca della detrazione del 110%.
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INVIO DATI ALL'ENEA ANCHE PER "ALTRI" INTERVENTI
In base alla nuova formulazione, il comma 2-bis in esame prevede il "monitoraggio degli interventi di cui al presente articolo" ossia degli interventi previsti dall'art. 16, DL n. 63/2013 che contempla, oltre al c.d. "Sismabonus" sopra commentato:
- la generalità degli interventi di recupero del patrimonio edilizio previsti dall'art. 16-bis, TUIR;
- il c.d. "bonus arredo".
la volontà di monitorare la corretta attuazione del PNRR per quanto riguarda lo specifico punto riservato al "Ecobonus e Sismabonus fino al 110 per cento per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici" porta a ritenere che l'adempimento in esame dovrà essere assolto anche per gli interventi trainati da quelli richiamati.
COMUNICAZIONE NUOVI INTERVENTI
Dette disposizioni contenute nel c.d. "Decreto PNRR 2" sono entrate in vigore l'1.5.2022 onde per cui resta da chiarire come deve essere applicata tale decorrenza (ad esempio, ai lavori iniziati / terminati da tale data).