Segnaliamo una brillante
sentenza della CTP di Campobasso n. 448/2/2016 che
disattendendo l'ultima giurisprudenza di legittimità, conferma la obbligatorietà del contraddittorio preventivo .
La sentenza lucidamente afferma che esso prescinde dalla vigente normativa e che deve essere esteso a tutti i controlli fiscali, compresi quelli “a tavolino”.
Secondo i Giudici tali precetti si evincono da una
lettura costituzionalmente orientata del settimo comma dell’
articolo 12 dello Statuto del Contribuente (legge 212/2000) e
dell'articolo 24 della Legge 24 del 1929, norme che
impongono all'Amministrazione di redigere il processo verbale per constatare violazioni di norme tributarie, cui il contribuente può replicare con proprie osservazioni.
Inoltre si deve prescindere dal tipo di tributo in contestazione, armonizzato o meno, perché
l’accertamento è unitario ed il contribuente non può essere costretto a seguire differenti modalità di difesa.
Ricordiamo inoltre che l'argomento del
contraddittorio preventivo è stato oggetto di rimessione alla Corte Costituzionale, per le pertinenti valutazioni, da parte della
CTP di Siracusa, con ordinanza n. 565/5/16, questione già in precedenza sollevata dalla
CTR Toscana 763/1/16, secondo cui la corretta interpretazione delle norme CEDU e del settimo comma dell’articolo 12 dello Statuto, inducono a ritenere che il contraddittorio va sempre e comunque applicato e quindi anche nei cd. controlli “a tavolino”.
ctp-campobasso-conrtraddittorio-preventivo.pdf