Dal 1° gennaio 2022, per effetto del DM 13.12.2021, il tasso d’interesse legale di cui all’ART.1284 c.c. viene innalzato dall’attuale 0,01% all’1,25%.
Conseguentemente, il DM 21 dicembre 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30.12.2021, adegua le modalità di calcolo dei diritti di usufrutto, uso e abitazione e delle rendite o pensioni al nuovo tasso di interesse legale.
Si ricorda, infatti, che per la determinazione della base imponibile dell’imposta di registro (art.46 del DPR 131/86), il valore delle rendite e pensioni, nonché il valore dei diritti reali di uso, usufrutto e abitazione, sono determinati usando coefficienti aggiornati periodicamente sulla base della variazione del tasso legale di interesse.
Lo stesso metodo di determinazione del valore è utilizzato nell’ambito delle imposte sulle successioni e donazioni, a norma dell’art. 17 comma 1 del DLgs. 346/90, nonché con riferimento alle imposte ipotecaria e catastale (in virtù del rinvio operato dagli artt. comma 1 e 10 del DLgs. 347/90).