NUOVI LIMITI DI RICAVO PER LA CONTABILITA' SEMPLIFICATA
CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO
NUOVI LIMITI DI RICAVO PER LA CONTABILITA' SEMPLIFICATA

NUOVI LIMITI DI RICAVO PER LA CONTABILITA' SEMPLIFICATA

LEGGE DI BILANCIO 2023

La legge di bilancio 2023 ha elevato l'ammontare di ricavi per l'ammissione al regime di contabilità semplificata delle imprese, di cui all'art. 18 del DPR 600/73.
La modifica non ha alcun rilievo per gli esercenti arti e professioni, i quali adottano "naturalmente" il regime di contabilità semplificata (fatta salva l'opzione per quella ordinaria), indipendentemente dall'ammontare dei compensi percepiti (art. co. 2 del DPR 695/96).

Ambito soggettivo
Detto regime è applicabile da:
- imprese individuali (le quali, ove ne ricorrano le condizioni, possono alternativamente utilizzare il regime forfetario di cui alla L. 190/2014);
- snc, sas e soggetti equiparati ai sensi dell'art. 5 del TUIR;
- enti non commerciali esercenti un'attività commerciale in via non prevalente;
trust, se esercitano un'attività commerciale in via non prevalente.
Limiti di ricavi
Per i predetti soggetti la contabilità semplificata rappresenta il regime naturale se i ricavi non superano:
- 500.000,00 euro, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi (il limite previgente era 400.000,00 euro);
- 800.000,00 euro, per le imprese aventi per oggetto altre attività (il limite previgente era 700.000,00 euro).
I limiti devono essere computati tenendo conto dei ricavi che sono:
- "percepiti in un intero anno" (o che si presume di percepire per i soggetti che iniziano l'attività; in questo caso, occorre anche procedere al ragguaglio ad anno);
- "conseguiti nell'ultimo anno di applicazione dei criteri previsti dall'articolo 109, comma 2 del medesimo testo unico".
Quest'ultimo criterio è utilizzato solo in caso di transito dal regime ordinario di contabilità a quello semplificato; in tutti gli altri casi, i ricavi sono considerati in base al principio di cassa.
Decorrenza
La modifica entra in vigore l'1.1.2023.
Tenuto anche conto dei chiarimenti a suo tempo forniti dalla circ. Agenzia delle Entrate 24.8.2001 n. 80, con riferimento a un precedente adeguamento delle soglie, ne consegue che, per individuare il regime contabile "naturale" per l'anno 2023, le imprese devono verificare se, nel precedente anno 2022, è stato o meno superato il limite di 500.000,00 o 800.000,00 euro di ricavi.
Soltanto se in tale anno hanno percepito o conseguito ricavi di ammontare non superiore a tali nuove soglie possono beneficiare del regime contabile semplificato nel 2023.
Liquidazione trimestrale IVA
La modifica esplica effetti anche sui limiti per la liquidazione con periodicità trimestrale dell'IVA, di cui all'art. 7 del DPR 14.10.99 n. 542. 
Ai sensi dell'art. 14 co. 11 della L. 12.11.2011 n. 183, infatti, "i limiti per la liquidazione trimestrale dell'IVA sono i medesimi di quelli fissati per il regime di contabilità semplificata". La disposizione era stata introdotta proprio per porre fine al disallineamento tra la disciplina IVA e quella ai fini delle imposte dirette generata dall'art. 7 co. 2 del DL 13.5.2011 n. 70 che, nell'incrementare i limiti per l'utilizzo della contabilità semplificata, aveva modificato solo l'art. 18 del DPR 600/73 e non anche l'art. 7 del DPR 542/99.
Come precisato dalla ris. Agenzia delle Entrate 13.2.2012 n. 15, tramite la disposizione i limiti di riferimento per beneficiare delle semplificazioni ai fini IVA sono allineati con quelli previsti per le imposte dirette. Resta fermo che il parametro cui fare riferimento ai fini IVA non sono i ricavi, ma il volume d'affari.
Ne consegue che, dal 2023, la facoltà di liquidare trimestralmente l'IVA dovrebbe essere riconosciuta ai soggetti passivi che, nell'anno solare precedente, hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 500.000,00 euro, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti o professioni, oppure a 800.000,00 euro, per le imprese aventi per oggetto altre attività.
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