NULLO L'AVVISO FONDATO SOLO SUI VALORI OMI E SULL'ISCRIZIONE IPOTECARIA
20 FEB 2020
La Corte di Cassazione con sentenza n. 4076/2020 riconosce l’illegittimità dell’avviso di rettifica con cui l’Agenzia aveva rettificato,ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale, il valore dell’immobile compravenduto in base ai valori OMI ed al valore di iscrizione ipotecaria necessaria per l’ottenimento del mutuo in capo all’acquirente. Sul punto la Corte afferma che “le quotazioni OMI, risultanti dal sito web dell'Agenzia delle entrate, non costituiscono una fonte tipica di prova del valore venale in comune commercio del bene oggetto di accertamento, ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale, essendo idonee a condurre ad indicazioni di valore di larga massima. Il riferimento alle stime effettuato sulla base dei valori OMI, per aree edificabili del medesimo comune, non è quindi idoneo e sufficiente a rettificare il valore dell'immobile, tenuto conto che il valore dello stesso può variare in funzione di molteplici parametri quali l'ubicazione, la superficie, la collocazione nello strumento urbanistico, nonché lo stato delle opere di urbanizzazione.” Inoltre, i giudici, con riferimento all’iscrizione ipotecaria riconoscono giustamente che non costituisce quell'elemento grave preciso e concordante utile al fine di individuare il reale valore dell'immobile oggetto di compravendita . La ratio dell'iscrizione è, infatti, quella di garantire l'Istituto di credito anche per tutti gli interessi legali e moratori, le spese legali e giudiziarie "fino a concorrenza dell'importo effettivamente dovuto"