NULLO L'ATTO EMESSO ANTE TEMPUS PER RESPONSABILITA' DELLA GUARDIA DI FINANZA
CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO

NULLO L'ATTO EMESSO ANTE TEMPUS PER RESPONSABILITA' DELLA GUARDIA DI FINANZA

07 APR 2022
La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 11110/22, depositata il 6 marzo 2022, ha dichiarato la nullità di un avviso di accertamento per il mancato rispetto del termine dilatorio, derivante dai ritardi imputabili alla chiusura della verifica della G. di F..
I Giudici hanno così imputato all'amministrazione finanziaria i ritardi imputabili all’organo ispettivo, il cui atto impositivo veniva emesso prima dei sessanta giorni di cui all'art. 12 comma 7 della  L212/200.
L'imminente scadenza del termine decadenziale ricade sull'amministrazione finanziaria poichè la scadenza del termine di decadenza dell’azione accertativa non rappresenta una ragione di urgenza tutelabile ai fini dell’inosservanza del termine dilatorio.
Secondo il supremo collegio le ragioni di urgenza che, se sussistenti e provate dall’amministrazione finanziaria, consentono l’inosservanza del termine dilatorio, devono consistere in elementi di fatto che esulano dalla sfera dell’ente impositore e fuoriescono dalla sua diretta responsabilità, sicché l’agenzia delle entrate è responsabile anche dei ritardi imputabili alla Guardia di finanza.

stop-accertamento-se-il-fisco-non-rispetta-il-termine-dilatorio-perche-la-finanza-tarda-nellispezione.pdf
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