I giudici di legittimità, con la sentenza n.10710 del 24 maggio 2016, hanno stabilito che l'assegno postdatato a garanzia di un pagamento futuro è nullo.
La nullità sarebbe la conseguenza del mancato rispetto delle norme imperative previste dagli articoli 1 e 2 del Rd n. 1736/1933 e da luogo a un giudizio negativo sulla meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti.
L'art. 1343 del codice civile impone infatti la conformità alle norme imperative, all’ordine pubblico e al buon costume. l assegno-post-datato-a-garanzia-non-vale.pdf