NULLO L'ACCERTAMENTO IN FORMATO PDF
CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO

NULLO L'ACCERTAMENTO IN FORMATO PDF

14 MAG 2018
La Commissione tributaria provinciale di Sondrio con la sentenza n. 31/01/18 ha stabilito che la notifica degli atti tributari deve avvenire a mezzo pec (come previsto dal regolamento di cui al dpr. 11 febbraio 2005, n. 68), e gli allegati alla posta trasmessa devono avere il formato p7m, il solo formato digitale idoneo a garantire sicurezza e immodificabilità dei dati.
Secondo i Giudici va garantita la sicurezza e l'intangibilità dei dati trasmessi garanzia che si acquisisce solo con il formato digitale in .p7m e non .pdf.

La sentenza : ... osserva la Commissione che l'articolo 26 dpr 602/73, in vigore dal 03/12/2016 (tale norma è stata modificata successivamente dalla legge 172/2017 ed entrata in vigore nella nuova formulazione in data 06/12/2017), dispone che la notifica della cartella può essere eseguita con le modalità di cui al dpr 68/2005 a mezzo posta elettronica certificate, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificate (Ini-Pec), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificate da inserire nell'Ini-Pec, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi si applicano le disposizioni dell'art. 60 dpr 600/73. L'art. 60 dpr 600/73, nella parte che qui rileva, dispone, in deroga all'art. 149-bis cpc, che gli Uffici che emettono avvisi di accertamento e atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato, possono anche direttamente notificare i propri atti a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificate (Ini-Pec), con l'osservanza delle modalità previste dal regolamento di cui al dpr 11 febbraio 2005, n. 68. La prevista possibilità di notificazione diretta degli atti da parte dell'Amministrazione finanziaria senza avvalersi dell'intermediazione dell'Ufficiale giudiziario, non esime l'Ufficio dall'utilizzare per la spedizione del documento allegato alla Pec il formato digitale idoneo a non privare la notificazione telematica delle sue prerogative di sicurezza e intangibilità dei dati trasmessi posto che l'art. 14, comma 2, dpr 68/2005 prevede che le ricevute relative all'invio e alla consegna di documenti attraverso la posta elettronica certificate sono rilasciate indipendentemente dalle caratteristiche e dal valore giuridico dei documenti trasmessi. L'estensione che assicura l'integrità del documento trasmesso a quello emesso dall'ufficio giuridicamente esistente è il formato .p7m. Poiché nel caso in esame l'atto esattivo è stato allegato a una Pec in formato pdf, l'integrità richiesta non può ritenersi garantita e di conseguenza pure questa censura merita accoglimento. ( ) Pertanto, e conclusivamente, per tutte le ragioni suesposte il ricorso proposto dalla società ( ) srl deve essere accolto e per l'effetto l'atto impugnato annullato. ( )
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