Nullo l'accertamento, conseguente ad un pvc, che venga notificato al contribuente prima dei canonici
21 OTT 2010
Nullo l'accertamento, conseguente ad un pvc, che venga notificato al contribuente prima dei canonici 60 giorni, senza che vi sia una fondata motivazione al non rispetto del suddetto termine. Questo il concetto espresso dalla ctp di Reggio Emilia, con sentenza n. 173.01.10 del 11 ottobre 2010. La materia del contendere riguardava una società di capitali che ricorreva, presso la ctp, relativamente ad un avviso di accertamento, per l'anno d'imposta 2006. Tale avviso era stato redatto, in conformità del pvc, e notificato prima dei canonici 60 giorni di tempo. Tale termine serve, ai sensi dello statuto del contribuente, art. 12 comma 7, affinché lo stesso contribuente abbia il tempo di valutare il processo verbale di constatazione e far pervenire presso l'organo di controllo le proprie conclusioni in merito. L'ufficio, continuava la parte ricorrente, non rispettando tale termine e nemmeno motivando l'atto impugnato, relativamente a: «i casi di particolare e motivata urgenza», aveva notificato alla ricorrente un atto nullo. Tale conclusione, asseriva ancora la ricorrente, era desumibile dalla lettura e interpretazione che la Corte Costituzionale aveva effettuato, con ordinanza n. 244/2009, dell'art. 12 comma 7 dello statuto del contribuente, annullando di fatto una decisione del giudice della ctp della Campania, relativamente alla interpretazione costituzionalmente corretta di tale norma. Tale lettura si estrinsecava nell'annullamento, in caso di carente o inesistente motivazione in ordine alla «particolare e motivata urgenza», del provvedimento emesso dall'amministrazione finanziaria. Tale motivazione andava, quindi, a ricondursi ad elemento essenziale del provvedimento amministrativo. Quando, perciò, viene a mancare uno solo degli elementi essenziali, il provvedimento emesso è nullo, ai sensi dell'art. 21 della legge 241/1990. L'ufficio si costituiva in giudizio, rimarcando la correttezza del proprio operato e facendo notare che l'avviso di accertamento era conseguente alla compilazione, da parte della ricorrente, del questionario inviato e non del pvc. Nel caso di specie, per la la commissione, era applicabile in pieno l'art 12 comma 7 dello statuto del contribuente, il quale stabiliva tassativamente che l'avviso di accertamento andava notificato con un termine pari o superiore ai 60 giorni e che tale tassatività poteva essere derogata solo se lo stesso avviso recava la motivazione riferita ai casi di particolare urgenza. Dall'esame del provvedimento notificato, concludeva la commissione, si evinceva che tale motivazione era inesistente. L'unica conseguenza, perciò, era che l'avviso di accertamento era nullo. La commissione accoglieva il ricorso e compensava le spese di giudizio.