La Corte di cassazione con la sentenza 12713 del 21.04.2022, ha accolto il ricorso di una società che aveva ricevuto l'avviso di accertamento prima del decorso del termine di 60 gg. di cui all'art. 12 comma 7 della legge 212/2000, ritenendo, tra l'altro, irrilevante che il contribuente abbia avuto la possibilità di partecipare a un contraddittorio in sede amministrativa. Secondo i Giudici, lo svolgimento del contraddittorio preventivo in sede amministrativa è un adempimento diverso e non sostitutivo rispetto all’obbligo di riconoscimento al contribuente di un termine di sessanta giorni dalla legge poichè “in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212 deve essere interpretato nel senso che l'inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l’emanazione dell'avviso di accertamento ... determina di per sé, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l'illegittimità dell'atto impositivo emesso ante tempus, ..." e-nullo-laccertamento-prima-di-60-giorni-.pdf. |