CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO
NULLO L'ACCERTAMENTO A TAVOLINO SENZA CONTRADDITTORIO

NULLO L'ACCERTAMENTO A TAVOLINO SENZA CONTRADDITTORIO

18 APR 2019
La Commissione tributaria regionale della Campania con la sentenza n. 8588/5/2018 ha annullato un avviso di accertamento “a tavolino” ai fini Iva,  per mancata instaurazione del contraddittorio.
L’ufficio non aveva infatti tenuto conto del bilancio finale di liquidazione regolarmente depositato da una srl e non aveva avviato il contraddittorio preventivo, notificando l'atto al liquidatore ed ai soci della società.
Ricordiamo che l'amministrazione finanziaria è onerata dell'obbligo del contraddittorio ed il contribuente deve dimostrare le ragioni per le quali l'opposizione non può definirsi meramente pretestuosa (Cassazione 7725/2018 e 21767/2018).
I giudici dopo aver accertato l’esistenza documentale del bilancio finale di liquidazione, hanno così affermato che tale dimostrazione integrava la “prova di resistenza”, richiamata dalla giurisprudenza di legittimità e necessaria per far valere il vizio di violazione del contraddittorio ai fini (IVA).
Unico neo della sentenza la compensazione delle spese (senza motivazione).

contraddittorio-ctr_campania_8588_5_2018.pdf
 
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