La Cassazione con l’ordinanza n. 20647 del 29 settembre 2020, ha ribadito che è nulla la notifica dell’Agenzia entrate e riscossione quando il fisco non si produce in giudizio la ricevuta di ritorno della CAD (comunicazione di avvenuto deposito).
Secondo i giudici la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio nel caso di irreperibilità relative del destinatario deve avvenire in base a un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 e cioè mediante l'esibizione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito, perchè solo l'esame di detto avviso consente di verificare che il destinatario abbia avuto effettiva conoscenza del deposito dell'atto presso l'ufficio postale e che ne sia stato pertanto tutelato il diritto di difesa.