La
Commissione tributaria provinciale di Milano con la sentenza n. 3978/19/2019 ha
annullato la cartella di pagamento che l’Agenzia della Riscossione aveva emesso per l’intero debito erariale in seguito all’omologa del concordato preventivo, nonostante il decreto del Tribunale fosse stato annullato dalla Corte d’appello in seguito al reclamo dell’agenzia delle Entrate e pendesse il giudizio di Cassazione.
Secondo la tesi dell’Agenzia, la notifica della cartella avrebbe, nel caso specifico, una mera funzione ricognitiva del credito fiscale, idonea a garantire la difesa del contribuente qualora la ritenesse viziata. A parere dell’organo giudicante,
la tesi dell’Agenzia è errata e riconosce l’illegittimità della cartella in quanto emessa senza un titolo idoneo. In particolare, spiega la Commissione, il credito erariale era già incluso nei debiti concordatari, in una procedura già caratterizzata dall’omologa, pertanto,
il tentativo di riscuotere l’intero importo viola il divieto di azioni esecutive individuali. Come noto, infatti, l’art. 168 l.f. prevede che dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore. Da ciò deriva che “
il titolo, sulla cui base il credito erariale incluso nel ruolo sarà soddisfatto, è il decreto di omologa del Tribunale (..). pertanto nei confronti della ricorrente non poteva essere avviata alcuna procedura esecutiva in relazione ai crediti erariali iscritti a ruolo e riportati nella cartella, non essendo al momento della notifica, ancora decorsi i termini di pagamento previsti nel piano di concordato omologato”.
ctp-milano-3978_19_2019_omologa.concord.cartelladipagamento.pdf