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11 NOV 2020

Aree di rischio COVID: le variazioni dall’11 novembre

È stata pubblicata sulla G.U. n. 280 dell’11 novembre 2020 l’ordinanza 10 novembre 2020 del Ministero della salute, in vigore dall’11 novembre 2020, che determina il passaggio di alcune Regioni dall’area gialla a quella arancione o rossa, in base all’analisi dei dati epidemiologici sulla diffusione dell’epidemia e agli scenari di rischio certificati nel report dell’Iss:

– passano dall’area gialla all’area arancione: Abruzzo, Basilicata, Liguria, Toscana, Umbria;

– passa dall’area gialla all’area rossa: la Provincia Autonoma di Bolzano.

Pertanto, dall’11 novembre 2020 la ripartizione delle Regioni nelle diverse aree è la seguente:

  • area gialla: Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche, Molise, Provincia autonoma di Trento, Sardegna, Veneto;
  • area arancione: Abruzzo, Basilicata, Liguria, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria;
  • area rossa: Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, Provincia Autonoma di Bolzano.

Dall’11 novembre, perciò, i territori interessati dalle modifiche dovranno applicare le disposizioni valevoli per le nuove aree di appartenenza.

COVID-19: tutele a favore dei lavoratori fragili

L’Inps, con messaggio n. 4157 del 9 novembre 2020, ha comunicato che il nuovo comma 2, D.L. 18/2020, come modificato dal D.L. 104/2020, ha prorogato al 15 ottobre 2020 il termine previsto per la tutela dei lavoratori dipendenti dei settori privato e pubblico in condizione di particolare fragilità: pertanto, per i soggetti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità o in presenza di condizioni di rischio determinate da immunodepressione, esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, debitamente certificate mediante riconoscimento di disabilità, l’intero periodo di assenza dal servizio viene equiparato a degenza ospedaliera a fronte della presentazione del certificato di malattia, per il periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 15 ottobre 2020, salvo ulteriori eventuali proroghe disposte dal Legislatore.

Per accedere alla tutela, il lavoratore dovrà produrre la certificazione di malattia riportante il periodo di prognosi e l’indicazione della condizione di fragilità con gli estremi della documentazione relativa al riconoscimento della disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, L. 104/2020 ovvero della condizione di rischio derivante da immunodepressione, esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita, attestata dagli organi medico-legali delle Asl territorialmente competenti.

Infine, con il nuovo comma 2-bis, il Legislatore ha previsto, a decorrere dal 16 ottobre 2020 e fino al 31 dicembre 2020, per i lavoratori fragili, l’esercizio di norma dell’attività lavorativa in modalità agile anche “attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto”.




 

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