NOVITA' DELLA RIFORMA DELL'ACCERTAMENTO
CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO
NOVITA' DELLA RIFORMA DELL'ACCERTAMENTO

NOVITA' DELLA RIFORMA DELL'ACCERTAMENTO

24 FEB 2024
Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale.

Adesione ai processi verbali di constatazione
L'art. 5-quater del DLgs. 218/97 reintroduce l'adesione ai verbali di constatazione che ha come effetto la riduzione delle sanzioni a 1/6 del minimo.
Il contribuente può aderire senza condizioni attraverso una comunicazione da inviare all'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla consegna.
In alternativa, è possibile l'adesione condizionata alla rimozione di errori manifesti.
Il co. 4 prevede la sospensione dei termini per l'accertamento fino alla comunicazione dell'adesione del contribuente e comunque non oltre la scadenza del trentesimo giorno dalla consegna del verbale di constatazione.

Accertamento con adesione
L'art. 1 del DLgs. 13/2024 contiene alcune modifiche alla disciplina dell'accertamento con adesione, che viene raccordata al nuovo contraddittorio preventivo di cui all'art. 6-bis della L. 212/2000.
Per gli atti soggetti ad obbligo di contraddittorio, il contribuente riceverà, prima dell'emissione dell'atto, uno schema di provvedimento nel quale è contenuto anche l'invito a presentare istanza di adesione.
A questo punto il contribuente può presentare l'istanza, senza poterla reiterare una volta ricevuto l'accertamento, oppure presentare solo le proprie deduzioni difensive, conservando la facoltà di presentare istanza di adesione entro 15 giorni dall'accertamento.
Nel caso di deduzioni difensive, l'ufficio può ancora stipulare l'adesione, ma non è tenuto a prendere in considerazione elementi di fatto diversi da quelli dedotti dal contribuente o da quelli che emergono dall'atto di accertamento.

Avvisi di recupero dei crediti di imposta
Viene introdotta all'art. 38-bis del DPR 600/73 una disciplina organica in tema di avvisi di recupero dei crediti di imposta.
Tali atti potranno formare oggetto di accertamento con adesione, anche se le somme andranno pagate senza compensazione e senza dilazione.
Per tutti i tipi di crediti recuperati (sia non spettanti sia inesistenti) sarà possibile la definizione al terzo e in caso di mancato pagamento nei 60 giorni ci sarà il ruolo straordinario; invece, il termine per il recupero coinciderà con il 31 dicembre del quinto anno successivo all'uso in compensazione (per i crediti non spettanti), ovvero dell'ottavo anno successivo se si tratta di crediti inesistenti.

Competenza degli uffici
In relazione alla competenza degli uffici, viene modificato l'art. 31 del DPR 600/73, il quale, per i redditi prodotti in forma associata, radica la competenza in capo alla Direzione provinciale determinata con riferimento alla sede legale della società anche per i soci.
La novità, vista la sussistenza del litisconsorzio, risolve le problematiche in tema di raccordo fra processi.

Decorrenza
L'entrata in vigore del DLgs. 12.2.2024 n. 13 non è univoca:
- le nuove norme in tema di accertamento con adesione dovrebbero avere decorrenza dagli atti emessi dal 30.4.2024, quindi per gli schemi di provvedimento emessi da tale data;
- l'adesione ai PVC dovrebbe essere possibile per i verbali emessi dal 30.4.2024;
- la competenza, anche per i soci con diversa residenza rispetto alla sede della società, della Direzione provinciale di quest'ultima opera per gli accertamenti emessi dal 30.4.2024;
- la nuova disciplina sugli avvisi di recupero dei crediti di imposta opera per gli atti emessi dal 30.4.2024.
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