L'art. 63 del DLgs. 14/2019 consente al debitore, in forza della transazione nell'accordo di ristrutturazione (AdR), di proporre il pagamento, parziale o dilazionato, dei tributi fiscali e dei contributi previdenziali ed assistenziali.
Nell'originaria formulazione, si era assistito all'utilizzo "distorto" della transazione con pagamento irrisorio per i creditori pubblici.
Con l'art. 1-bis del DL 69/2013, conv. L. 103/2023 viene sospeso, fino all'approvazione di un decreto legislativo correttivo del Codice, il co. 2-bis dell'art. 63. La novità ha "efficacia retroattiva", ma non modifica le regole della transazione, operando solo per l'omologazione forzosa.
La proposta, oltre ad essere conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria e determinante ai fini della maggioranza necessaria, richiede ulteriori condizioni ed in particolare che:
- l'AdR non abbia carattere liquidatorio;
- aderiscano all'accordo "altri creditori" almeno pari al 25% dell'intero debito ed il soddisfacimento dei crediti tributari e contributivi è pari al 30% del loro ammontare, comprensivo di sanzioni e interessi;
- aderiscano all'accordo altri creditori rappresentati almeno il 25% dell'intero debito ed il soddisfacimento dei crediti tributari e contributivi sia almeno pari al 40% del loro ammontare, comprensivo di sanzioni e interessi, con dilazione di pagamento che non può eccedere i 10 anni.
L'intervento concerne solo gli ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE E NON il concordato preventivo.