Inoltre è confermato che per i soggetti che acquistato crediti da una banca o da una società appartenente ad un gruppo bancario, è sufficiente acquisire un’attestazione con la quale il cedente dichiara di essere in possesso di tutta la documentazione.
Con il nuovo comma 6 quater dell’art. 121 D.L. 34/2020 è stato confermato che “il mancato possesso della citata documentazione non costituisce, da solo, causa di responsabilità solidale per dolo / colpa grave del cessionario. Quest’ultimo può infatti fornire, con ogni mezzo, prova
della propria diligenza o non gravità della negligenza.
Continua a gravare sull’Ente impositore l’onere della prova della sussistenza dell’elemento soggettivo del dolo / colpa grave del cessionario, per la contestazione del concorso del cessionario nella violazione e della sua responsabilità solidale ai sensi del citato comma 6, fermo restando che ciò trova applicazione a condizione che per i crediti ceduti siano stati acquisiti visto di conformità / asseverazioni / attestazioni di cui agli artt. 119 e 121, DL n. 34/2020.”