CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO

Novità bonus edilizi introdotte dalla conversione del D.L. 11/2023 (L. 38/2023)

14 Apr 2023
Il cosiddetto “Decreto blocca crediti” (D.L. 11/2023) dopo la conversione in Legge (L. 38/2023) ha apportato rilevanti modifiche alla normativa riguardante il super bonus 110% e l’esercizio dell’opzione di sconto in fattura e cessione del credito a seguito di interventi edilizi:
Le nuove disposizioni entrano in vigore dal 12/04/2023 (giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale).
Di seguito si riepilogano le novità introdotte: 
  • Proroga al 30/09/2023 del Superbonus 110% per le unifamiliari
È stato disposto che la detrazione elevata al 110% spetta per gli interventi di ristrutturazione eseguiti sulle unità immobiliari unifamiliari per le spese sostenute fino al 30/09/2023 (anziché il 30/03/2023 precedentemente previsto).
Tale possibilità resta subordinata al fatto che al 30/09/2022 siano stati eseguiti lavori pari almeno al 30% dell’intero intervento e siano stati attestati mediante dichiarazione rilasciata dal Direttore Lavori.
  •  Stop all’opzione per sconto in fattura e cessione del credito
È confermato che dal 17/02/2023 non è più possibile esercitare l’opzione per lo sconto in fattura e la cessione del credito in riferimento alle detrazioni spettanti per interventi edilizi rientranti nel super bonus o bonus minori. I soggetti che sostengono tali spese possono utilizzare la detrazione unicamente in dichiarazione dei redditi.
Tuttavia sono previste delle casistiche escluse dal divieto, alcune già presenti nel D.L. 11/2023, altre implementate in fase di conversione (si segnalano in blu le novità) che elenchiamo:
1. Spese sostenute per gli interventi di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche (bonus 75%);
2. Super bonus 110%:
a. Interventi diversi da quelli effettuati dai condomini, per i quali al 16/2/2023 risulti presentata la Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
b. Interventi effettuati dai condomini, per i quali al 16/2/2023 risulti adottata la delibera assembleare di approvazione dei lavori e presentata la Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ex art. 119, comma 13-ter, DL n. 34/2020.
c. Interventi comportanti la demolizione e ricostruzione degli edifici per i quali al 16/2/2023 risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.
In sede di conversione è stata inserita la previsione che nelle zone sismiche di categoria 1, 2 e 3, tale esclusione si applica anche alle spese per gli interventi di cui agli artt. 119 e 121, comma 2, DL n. 34/2020 compresi in piani di recupero del patrimonio edilizio/riqualificazione urbana comunque denominati, che abbiano contenuti progettuali di dettaglio, attuabili a mezzo di titoli semplificati, che al 17/2/2023 risultino approvati dall’Amministrazione comunale e concorrano al risparmio energetico e all’adeguamento sismico dei fabbricati.
3. Bonus ordinari:
a. risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo;
b. siano già iniziati i lavori, se non è richiesto il titolo abilitativo.
In sede di conversione, nelle fattispecie di esclusione dal “blocco” in esame è stato inserito anche il caso in cui, alla predetta data, non siano ancora iniziati i lavori ma sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni/servizi oggetto dei lavori. È inoltre previsto che, se al 17/2/2023 non risultano versati acconti, la data (antecedente) dell’inizio dei lavori / stipula di un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni / servizi oggetto dei lavori deve essere attestata sia dal cedente/committente che dal cessionario / prestatore mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art. 47, n. 445/2000.
4. Sisma bonus acquisti: in sede di conversione è stato modificato il requisito per poter rientrare nei casi di esonero dal “blocco” dell’opzione, infatti ora è disposto che al 16/2/2023 è necessario che risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori edilizi (nel testo originario era richiesto che alla predetta data risultasse registrato il contratto preliminare / stipulato il contratto definitivo di compravendita dell’immobile).Si evidenzia inoltre che tra gli interventi rientranti in tale fattispecie di esclusione è stata inserita anche la lett. d) del comma 1 dell’art. 16-bis e pertanto anche le spese per la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali.
5. Immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi dall’1.4.2009, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, di cui al comma 8-ter, primo periodo, dell’art. 119;
6. Immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi dal 15.9.2022 nelle Marche per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza (Deliberazioni 16/9/2022 e 19/10/2022).
In queste specifiche casistiche il beneficiario ha ancora la possibilità di optare per lo sconto in fattura e/o cessione del credito.
  •  Remissione in bonis per la prima cessione del credito anno 2022
In sede di conversione è stata inserita la possibilità di presentare tardivamente (quindi dopo il 31/03/2023) all’Agenzia delle Entrate la Comunicazione di opzione per la 1ª cessione del credito relativo all’anno 2022 ricorrendo all’istituto della remissione in bonis.
Nello specifico la cessione deve essere effettuata entro il 30/11/2023, previo il pagamento della sanzione pari ad € 250 (al momento non è chiaro se la sanzione sia per soggetto o per cessione da presentare).
Tale facoltà spetta anche se al 31/03/2023 non è stato concluso un contratto tra le parti, ma unicamente per le cessioni effettuate a favore di banche, intermediari finanziari, società appartenenti ad un gruppo bancario o imprese di assicurazione.
Tale disposizione riguarda solo le comunicazioni da presentare all’Agenzia delle Entrate (1ª cessione), non per i crediti che risultano già presenti in Piattaforma (crediti acquisiti da fornitori che applicano lo sconto in fattura e soggetti che hanno acquistato crediti).
  • Check List per escludere la responsabilità solidale di fornitori e cessionari
Sono state apportate alcune modifiche ed implementazioni alla lista di documenti che il fornitore che ha applicato lo sconto in fattura o il cessionario che ha acquistato il credito deve possedere affinché sia escluso il concorso nella violazione e quindi la responsabilità in solido in caso di mancanza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione. Ovviamente restano ferme le ipotesi di dolo.
Nello specifico è richiesto il possesso della seguente documentazione (si segnalano in blu le novità):
1. Titolo edilizio abilitativo per l’esecuzione degli interventi. Per gli interventi in regime di edilizia libera, dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art. 47, n. 445/2000, in cui sia indicata la data di inizio lavori ed attestata la circostanza che gli stessi rientrano tra quelli agevolabili.
2. Notifica preliminare dell’avvio dei lavori all’ASL / dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art. 47, n. 445/2000 se non richiesta.
3. Visura catastale ante operam o storica dell’immobile oggetto degli interventi. In caso di immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento.
4. Fatture, ricevute o altri documenti comprovanti le spese sostenute, nonché documenti attestanti l’avvenuto pagamento delle stesse.
5. Asseverazioni previste dalla normativa di riferimento, per requisiti tecnici degli interventi e congruità delle spese, con i relativi allegati, nonché le ricevute di presentazione e deposito presso i competenti Uffici.
6. Per gli interventi su parti comuni di edifici condominiali, delibera condominiale di approvazione dei lavori e relativa tabella di ripartizione delle spese tra i condomini.
7. Per gli interventi di efficienza energetica la documentazione richiesta dall’art. 6, comma 1, lett. a) e c), DM 6.8.2020, “Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - c.d. Ecobonus”. Per gli interventi per i quali uno o più dei predetti documenti non risultino dovuti, dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art. 47, n. 445/2000 che attesti tale circostanza. In sede di conversione è stato precisato che tale documentazione riguarda gli interventi di efficienza energetica diversi da quelli di cui all’art. 119, commi 1 e 2, DL n. 34/2020.
8. Visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione, rilasciato da un professionista abilitato / responsabile fiscale CAF imprese.
9. Attestazione di avvenuta osservanza degli obblighi antiriciclaggio di cui agli artt. 35 e 42, D.Lgs. n. 231/2007. In sede di conversione la richiesta di tale attestazione è prevista, non solo per i “soggetti obbligati di cui all’art. 3, D.Lgs. n. 231/2007 che intervengono nelle cessioni” ma più genericamente per il “soggetto che è controparte nella cessione”. A tal fine è inoltre disposto che se tale soggetto è una società quotata / società appartenente al gruppo di una società quotata non rientrante tra i soggetti tenuti agli obblighi antiriciclaggio, l’attestazione dell’adempimento di analoghi controlli di adeguata verifica della clientela va rilasciata da una società di revisione.
10. Per gli interventi di riduzione del rischio sismico, la documentazione prevista dal DM n. 329/2020 che ha modificato il DM n. 58/2017, “Sisma Bonus – Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l’attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati”.
11. Contratto di appalto sottoscritto tra il soggetto che ha realizzato i lavori e il committente.

Inoltre è confermato che per i soggetti che acquistato crediti da una banca o da una società appartenente ad un gruppo bancario, è sufficiente acquisire un’attestazione con la quale il cedente dichiara di essere in possesso di tutta la documentazione.
Con il nuovo comma 6 quater dell’art. 121 D.L. 34/2020 è stato confermato che “il mancato possesso della citata documentazione non costituisce, da solo, causa di responsabilità solidale per dolo / colpa grave del cessionario. Quest’ultimo può infatti fornire, con ogni mezzo, prova
della propria diligenza o non gravità della negligenza.
Continua a gravare sull’Ente impositore l’onere della prova della sussistenza dell’elemento soggettivo del dolo / colpa grave del cessionario, per la contestazione del concorso del cessionario nella violazione e della sua responsabilità solidale ai sensi del citato comma 6, fermo restando che ciò trova applicazione a condizione che per i crediti ceduti siano stati acquisiti visto di conformità / asseverazioni / attestazioni di cui agli artt. 119 e 121, DL n. 34/2020.”

  • Ambito di applicazione delle Remissione in bonis Allegato B sisma
È prevista la possibilità di sanare la tardiva presentazione dell’asseverazione relativa agli interventi per la riduzione del rischio sismico con la cosiddetta “remissione in bonis”, nello specifico si può ricorrere a tale istituto se la tardiva presentazione è effettuata entro “la prima dichiarazione utile”. A tal fine è stato ora precisato che “la prima dichiarazione utile è la prima dichiarazione dei redditi nella quale deve essere esercitato il diritto a beneficiare della detrazione della prima quota costante dell’agevolazione, fermo restando che, nel caso in cui l’agevolazione sia fruita mediante esercizio di una delle opzioni previste dall’articolo 121, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, la remissione in bonis del contribuente deve avvenire prima della presentazione della comunicazione di opzione di cui al comma 7 del medesimo articolo 121”.
  • Asseverazione congruità spese non necessaria per il visto di conformità
Tra le spese detraibili e rientranti nel bonus può essere ricompreso anche l’onorario relativo al rilascio del visto di conformità. Il legislatore ha chiarito che “gli articoli 119, comma 15, e 121, comma 1-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ... nella parte in cui prevedono la detraibilità delle spese sostenute per il rilascio del visto di conformità ... si interpretano nel senso che, ai fini della predetta detraibilità l’indicazione di tali spese nel computo metrico e nelle asseverazioni di congruità delle spese a cura dei tecnici abilitati costituisce una mera facoltà e non un obbligo”.
Pertanto per poter detrarre la spesa relativa al rilascio del visto di conformità normativamente richiesto per la detrazione del 110% e in tutti i casi di opzione per lo sconto in fattura/cessione del credito, non è necessario che la stessa sia ricompresa nel computo metrico e nell’attestazione di congruità delle spese sostenute.
  • Data variante CILA irrilevante per il rispetto dei termini
Tramite norma di interpretazione autentica è stato precisato che va fatto riferimento alla CILA originariamente presentata ed alla data dell’assemblea di approvazione dei lavori condominiali originariamente previsti anche nel caso in cui, successivamente sia stato presentato un progetto in variante alla CILA originaria / sia stata fatta una nuova assemblea per l’approvazione della variante al progetto originario.
Ciò vale per la data dei titoli edilizi e delle assemblee di condominio da considerare per la spettanza del bonus 110% anche per l’anno 2023 o per l’esclusione del vincolo di cessione credito e sconto in fattura applicato dal 17/02/2023.
  • SAL non obbligatorio per bonus ordinari
Mediante norma di interpretazione autentica è stato rilevato che per i bonus ordinari (diversi dal superbonus) la liquidazione delle spese in base a stati di avanzamento lavori costituisce una mera facoltà e non un obbligo, pertanto per poter asseverare la congruità delle spese ed esercitare le opzioni a seguito di tali interventi non è richiesto il sostenimento delle spese in base ai SAL.
  • Ripartizione ed utilizzo del crediti 110% in 10 rate annuali
Per il fornitore che ha applicato lo sconto in fattura o il cessionario che ha acquistato il credito è stata prorogata la possibilità di ripartire ed utilizzare il 10 rate annuali il credito relativo al bonus 110% ricevuto, derivante da Comunicazioni inviate all’Agenzia delle Entrate entro il 31/03/2023 (prima era previsto per le cessioni effettuate entro il 31/10/2022).
La scelta di ripartire il credito in 10 rate annuali deve essere comunicato all’Agenzia delle Entrate con un’apposita comunicazione (che ad oggi non è ancora disponibile), i crediti non devono già essere stati utilizzati.
  • Ripartizione della detrazione 110% in 10 rate annuali
È stata introdotta la possibilità per il contribuente che abbia sostenuto spese per interventi con detrazione al 110%, esclusivamente per le spese sostenute dal 01/01/2022 al 31/12/2022 di poter scegliere di rateizzare la detrazione in 10 rate annuali, anziché le 4 rate originariamente previste.
L’opzione andrà esercitata nella dichiarazione dei redditi dell’anno 2023 (730/2024 o REDDITI 2024), è irrevocabile e spetta unicamente nel caso in cui la rata spettante per l’anno 2022 non venga indicata nella relativa dichiarazione dei redditi (730/2023 o REDDITI2023)
  • Stop acquisizione crediti da parte della PA
A decorrere dal 17/02/2023 le Pubbliche Amministrazioni non possono acquistare crediti d’imposta derivanti dall’esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura o cessione del credito ex art. 121 D.L 34/2020.
  • Crediti convertibili in buoni del tesoro
È stata introdotta la possibilità solo per banche, intermediari finanziari, società appartenenti a gruppi bancari e imprese di assicurazione di utilizzare i crediti acquisiti per sottoscrivere emissioni di Buoni del tesoro, nel caso in cui tali crediti non possano essere utilizzati in compensazione per esaurimento della capienza fiscale.
I buoni del tesoro dovranno avere scadenza non inferiore a 10 anni, i crediti devono essere sorti per spese sostenute fino al 31/12/2022, devono essere nel limite del 10% della quota annuale eccedente i crediti e tale utilizzo sarà applicabile solo a decorrere delle ordinarie emissioni effettuare dal 01/01/2028.
 
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