CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO

NOVITA': AGEVOLAZIONI ACQUISTO PRIMA CASA

15 GIU 2016

Dal 1° gennaio 2016, per poter beneficiare delle agevolazioni per l'acquisto della “prima casa” occorre effettuare una duplice distinzione così succintamente riassunta e cioè: 

  • se l'acquirente è già proprietario di un’altra abitazione acquistata con l’agevolazione “prima casa”, ovunque ubicata, può compiere un nuovo acquisto agevolato, ma a condizione che la casa già di sua proprietà sia venduta entro un anno dal nuovo acquisto agevolato;
  • se l'acquirente è già proprietario di un’altra abitazione, situata in un Comune diverso da quello nel quale si trova l’abitazione oggetto del nuovo acquisto, (abitazione non acquistata con l’agevolazione “prima casa”), può acquistare con l'agevolazione senza dover vendere la casa già di sua proprietà;

Queste istruzioni sono contenute nel documento di prassi dell'Agenzia delle entrate del 13 giugno 2016 n. 27/E (allegato) che l’Agenzia delle Entrate fornisce sull’interpretazione del testo della norma della legge di Stabilità per il 2016 (articolo 1, comma 55) che appunto estende l’applicabilità dell’agevolazione “prima casa” anche all’ipotesi in cui il compratore effettui un nuovo acquisto pur essendo già titolare di un’altra abitazione.
Sino al 31 dicembre 2015, l’agevolazione “prima casa” non spettava né al compratore che fosse stato proprietario di altra casa nel medesimo Comune, né al compratore che fosse proprietario di altra abitazione, ovunque ubicata, per il cui acquisto egli avesse già beneficiato dell’agevolazione “prima casa”.

circolare-ag-entrate-n-27e-2016.pdf

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