Dal 1° gennaio 2016, per poter beneficiare delle agevolazioni per l'acquisto della “prima casa” occorre effettuare una duplice distinzione così succintamente riassunta e cioè:
Queste istruzioni sono contenute nel documento di prassi dell'Agenzia delle entrate del 13 giugno 2016 n. 27/E (allegato) che l’Agenzia delle Entrate fornisce sull’interpretazione del testo della norma della legge di Stabilità per il 2016 (articolo 1, comma 55) che appunto estende l’applicabilità dell’agevolazione “prima casa” anche all’ipotesi in cui il compratore effettui un nuovo acquisto pur essendo già titolare di un’altra abitazione.
Sino al 31 dicembre 2015, l’agevolazione “prima casa” non spettava né al compratore che fosse stato proprietario di altra casa nel medesimo Comune, né al compratore che fosse proprietario di altra abitazione, ovunque ubicata, per il cui acquisto egli avesse già beneficiato dell’agevolazione “prima casa”.