NOTIFICA POSTALE LEGITTIMA SOLO CON PRODUZIONE DEL CAD
28 MAG 2021
Le sezioni unite dellaCorte di Cassazionecon la sentenza n. 10012/2021 pubblicata il 15.04.2021, hanno stabilito che i “in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della L. 890 del 1982, qualora l’atto notificando non venga consegnato al destinatarioper rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell’avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l’avvenuto deposito dell’atto notificando presso l’ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione della raccomandata medesima.”