NOTIFICA PER IRREPERIBILITA' ASSOLUTA: NON BASTA L'ASSENZA DEL NOME NEL CITOFONO
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NOTIFICA PER IRREPERIBILITA' ASSOLUTA: NON BASTA L'ASSENZA DEL NOME NEL CITOFONO

NOTIFICA PER IRREPERIBILITA' ASSOLUTA: NON BASTA L'ASSENZA DEL NOME NEL CITOFONO

4 GIU 2024
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 5818 del 2014 riconosce la nullità della notifica prevista per gli irreperibili assoluti ai sensi dell’art. 60 comma 1 lett. e) dpr 600/73  se nella relata di notifica, l’agente notificatore non indica le ricerche effettuate per verificare che il contribuente risulti trasferito in un luogo sconosciuto. Nel caso di specie, l’agente aveva infatti notificato un atto di intimazione di pagamento ai sensi della norma citata indicando “irreperibilità del destinatario sconosciuto da info prese non citofono no cassetta" senza, tuttavia, dar conto delle successive operazioni di ricerca, da attestare nella relata e compiute per verificare che il contribuente non avesse più l’abitazione né l’ufficio o l’azienda nel Comune nel quale aveva il domicilio fiscale. Secondo la Cassazione l'ufficiale giudiziario che, una volta verificata la mancanza del nominativo del notificando sui citofoni e sulle cassette postali, si astenga dal compiere ogni ulteriore ricerca ed indagine, quantomeno nei termini sopra illustrati, viene senz'altro meno al suo dovere di "normale diligenza" nello svolgimento dell'attività notificatoria" con conseguente nullità della notifica.


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