Italia oggi 25.07.2010 Di Fabrizio G. Poggiani La Ctp di Lecce sui vizi di notifica e motivazione L'interrogazione anagrafica non può sostituire la notifica mediante lettera raccomandata con la quale si avvisa i contribuenti delle irregolarità rilevate e, soprattutto, nella cartella esattoriale si deve evidenziare chiaramente l'iter di determinazione degli interessi addebitati, stante l'obbligo dell'amministrazione finanziaria di mettere il contribuente nella condizione di verificare l'operato della stessa. Ecco quanto affermato dalla Commissione tributaria provinciale di Lecce nella sentenza n. 206/02/10, depositata il 15 marzo scorso, sul tema dei vizi di notifica e, soprattutto, di motivazione. Il contenzioso prende spunto dai contenuti di una cartella di pagamento relativa ad Iva, Irap, addizionali e ritenute per gli anni 2000 e 2001, oltre a sanzioni ed interessi, emessa sul ruolo dell'Agenzia delle entrate di Lecce, a seguito di irregolarità contestate al contribuente con avvisi bonari. Da quello che si evince dalla sentenza, il professionista incaricato per il ricorso ha rilevato vizi di notifica non sanabili attraverso l'articolo 156 c.p.c., l'assenza di una data di notifica con violazione delle disposizioni di cui alla legge 212/2000, l'assenza di taluni elementi essenziali della cartella e del ruolo e, soprattutto, l'assenza della base di calcolo, del tasso applicato e del periodo di mora degli interessi addebitati. La commissione tributaria, pur non condividendo tutte le tesi del ricorrente con particolare riferimento ai vizi di motivazione, alla mancata indicazione del responsabile del procedimento e alla decorrenza dei termini, ha accolto il ricorso compensando le spese su due punti del tutto innovativi: l'errata notifica ed il mancato dettaglio relativo al calcolo degli interessi. Sul primo punto, i giudici aditi hanno preliminarmente affermato che l'interrogazione anagrafica utilizzata dall'ufficio quale dimostrazione dell'avvenuta notifica degli avvisi bonari non può essere parificata alla lettera raccomandata e che il comma 2, dell'art. 1, dm 3/09/1999 n. 321, richiamato dall'art. 25, dpr n. 602/1973, dispone che «_il contenuto minimo della cartella di pagamento è costituito dagli elementi che, ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, devono essere elencati nel ruolo _», rendendo valida la tesi che il mancato ricevimento degli avvisi bonari determina la nullità della cartella in quanto atti necessari a garantire il diritto di partecipazione al procedimento da parte del contribuente. Ma la vera novità è quanto affermato dai giudici di merito sull'ulteriore obbligo posto a carico dell'amministrazione finanziaria che deve provare la legittimità del proprio operato, con particolare riferimento alla determinazione degli interessi richiesti: la stessa deve necessariamente esplicitare le modalità di calcolo al fine di consentire al contribuente di effettuare il necessario controllo sull'operato dell'ufficio (Cassazione, 16/09/2005 n. 18415), non potendo mai appellarsi alla corretta applicazione delle disposizioni vigenti.