NOTIFICA DI AVVISO DI ACCERTAM NULLA SE ESEGUITA PRESSO LA RESIDENZA E NON NEL DOMICILIO ELETTO
26 MAG 2020
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 9567/20 ha dichiarato la nullità dell’avviso di accertamento notificato presso la residenza della contribuente anziché nel domicilio eletto da quest’ultima. In particolare la ctr aveva dichiarato l’inammissibilità del ricorso ritenendolo tardivo rispetto alla notifica dell’avviso di accertamento che era stata eseguita appunto presso l’indirizzo di residenza e non presso quello del domicilio eletto con una semplice comunicazione. La contribuente impugnava la sentenza di secondo grado contestando la parte in cui veniva dichiarata la legittimità della notifica ad un domicilio diverso da quello comunicato. Il ricorso veniva accolto dalla Suprema Corte, la quale rilevava che “in tema di accertamento delle imposte dei redditi, la variazione del domicilio fiscale, indicata dal contribuente nella dichiarazione dei redditi o risultante da un altro atto comunicato all’Agenzia delle Entrate, costituisce atto idoneo a rendere noto all’Amministrazione il nuovo domicilio ai fini delle notificazioni, dovendo in ogni caso tale ius variandi essere esercitato in buona fede, nel rispetto del principio dell’affidamento che deve informare la condotta di entrambi i soggetti del rapporto tributario".