In tema di notifica agli eredi di un avviso di liquidazione la Corte di Cassazione con sentenza n. 15437 del 2019 ha statuito
l’invalidità della notifica dell’atto intestato agli eredi qualora venga fatta impersonalmente e collettivamente presso il domicilio di uno solo di essi in assenza di prova dell’avvenuta notifica agli altri coeredi. Ciò in quanto ai sensi dell’art. 65 del dpr 600/73 l’atto concernente le obbligazioni tributarie facenti capo al defunto va notificato agli eredi, in via alternativa:
1) impersonalmente e collettivamente, nei confronti di tutti gli eredi, nell’ultimo domicilio del dante causa, quando la comunicazione di cui al secondo comma dell’art. 65 non sia stata effettuata;
2) individualmente e nominativamente, nei confronti del singolo erede, nel proprio domicilio fiscale in presenza di comunicazione. Se la comunicazione non è avvenuta, afferma la Suprema Corte, “
gli atti intestati al dante causa possono essere notificati nell’ultimo domicilio dello stesso, ma devono essere diretti agli eredi collettivamente e impersonalmente […] ed il rispetto di tale procedimento notificatorio non costituisce dato puramente formale bensì, essendo relativo ad un rapporto tributario riferito ad un soggetto non più esistente, costituisce causa di nullità assoluta ed insanabile della notifica e conseguentemente dell’atto impositivo.
La Corte ha quindi accolto in ricorso della ricorrente, in quanto l'avviso intestato agli eredi e notificato impersonalmente e collettivamente presso il domicilio di una sola di questi, senza che peraltro l'Ufficio abbia dato prova di aver notificato l'atto agli altri eredi, non è rispondente a nessuna delle due ipotesi previste dalla legge.
cass.15437-19notifica.avvisodiliquid.eredi.pdf