La
Commissione tributaria di
Vicenza con la
sentenza 145/2/19 del 17.04.2019, ha stabilito che il
diritto al recupero dell’IVA può essere esercitato in presenza della
ragionevole probabilità che il debito non venga saldato e tale principio di derivazione comunitaria della «ragionevole probabilità» è direttamente applicabile in Italia.
La vicenda riguardava un contribuente che
aveva emesso note di credito a fronte di fatture nei confronti di soggetti assoggettati a procedure concorsuali.
Com'è noto tale condotta non è accettata dalla Agenzia che sulla base dei suoi documenti di prassi ne ha sempre contestato la detraibilità.
Il contribuente aveva così impugnato le rettifiche dell'amministrazione finanziaria sostenendo che
la domanda di concordato e la dichiarazione di fallimento costituivano elementi sufficienti per l'emissione delle note di credito, stante la «ragionevole probabilità» dell’impossibilità di saldo del debito.
L'Agenzia ribatteva sostenendo che la disposizione normativa vigente, consente l'emissione della nota di credito solo il per mancato pagamento conseguente a procedure concorsuali rimaste infruttuose, con la conseguenza che il momento in cui può essere esercitata la detrazione
va individuato con la chiusura della procedura concorsuale (circolare 77/E del 17 aprile 2000), ma i Giudici hanno fatto rilevare che la
Corte di giustizia Ue con la
sentenza del 23 novembre 2017, causa C-246/16, Di Maura, ha affermato che subordinare la rettifica della base imponibile dell’Iva e il recupero dell’imposta alla conclusione di una procedura concorsuale
può risultare contrario al principio di proporzionalità, secondo una valutazione che va effettuata in concreto dal giudice nazionale, concludendo che in ogni caso un termine decennale per il recupero dell'imposta fosse del tutto sproporzionato ed irragionevole.
per-il-recupero-delliva-basta-la-crisi.pdf