NON VALE LA COSTITUZIONE TELEMATICA DELL'UFFICIO CON RICORSO CARTACEO
CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO
NON VALE LA COSTITUZIONE TELEMATICA DELL'UFFICIO CON RICORSO CARTACEO

NON VALE LA COSTITUZIONE TELEMATICA DELL'UFFICIO CON RICORSO CARTACEO

16 LUG 2018
La Commissione tributaria provinciale di Roma con la sentenza 11456/7/2018 depositata il 4 giugno 2018, aderisce a quell'orientamento che ritiene che se il contribuente in primo grado si è costituito con la modalità cartacea, tale scelta è vincolante per l’ufficio che non può costituirsi telematicamente.
La normativa sul processo telematico stabilisce infatti che il ricorrente, (articolo 10, comma 1) nell’ipotesi di notifica a mezzo Pec, debba costituirsi in giudizio telematicamente attraverso il Sigit, mentre la parte resistente (articolo 10, comma 3) si deve costituire con le stesse modalità, richiamando espressamente il comma di riferimento per il deposito da parte del ricorrente. 
I Giudici hanno insomma chiarito che l’ufficio non ha possibilità di autonoma decisione, circa le modalità di costituzione in giudizio ma deve utilizzare le medesime modalità scelte dal contribuente per la notifica del ricorso introduttivo e della successiva iscrizione a ruolo.

ctp-roma-costituz-telemat-con-ricorso-cartaceo.pdf
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