NON UTILIZZABILI LE PROVE ACQUISITE ILLEGITTIMAMENTE
7 LUG 2017
LaCommissione tributaria regionale della lombardia con la sentenza n. 1722/2017 depositata il 13 aprile 2017 ha dichiarato che gli artt. 239 e 240 del codice di procedura penale sono applicabili anche al processo tributario.
La innovativa sentenza afferma infatti che nonostante il dettato normativo sia caratterizzato da peculiarità tipiche del processo penale, nulla vieta l’estensione dell’applicazione anche al processo tributario essendo i principi, enunciati nei sopracitati articoli, di carattere generale.
I documenti utilizzatti per fondare l'avviso di irrogazione dell'agenzia erano infatti stati estrapolati dalla nota lista falciani e non costituivano né corpo del reato, né provenivano dal soggetto sottoposto all’attività di verifica, pertanto non era legittimo il loro utilizzo come prove documentali ai fini delle verifiche fiscali.