La Corte di cassazione con l’ordinanza n. 8451 del 5 maggio 2020, ha accolto il ricorso di un commercialista che oltre ad essere associato in uno studio (organizzato), ricopriva anche incarichi societari (sindaco, aministratore) ed aveva tenuto distinti i relativi compensi.
Nella fattispecie sarebbe stato onere dell'ufficio dimostrare la presenza dell'organizzazione e quindi la debenza del tributo (IRAP).
Qualora infatti il professionista, oltre a svolgere l'attività di commercialista, sia titolare della carica di sindaco di società, l'IRAPnon è dovuta in relazione a questi ultimi compensi.