NON SI APPLICA LA SCISSIONE DEGLI EFFETTI ALLA NOTIFICA DELL’ACCERTAMENTO
CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO
NON SI APPLICA LA SCISSIONE DEGLI EFFETTI ALLA NOTIFICA DELL’ACCERTAMENTO

NON SI APPLICA LA SCISSIONE DEGLI EFFETTI ALLA NOTIFICA DELL’ACCERTAMENTO

22 OTT 2018
La Ctr della Lombardia con sentenza n. 7313/2018 si è pronunciata su un tema molto dibattuto, ovvero sull’applicazione della scissione degli effetti della notificazione fra il notificante e il notificando agli avvisi di accertamento. La questione nasceva dall’impugnazione da parte di un contribuente di un avviso di accertamento con il quale eccepiva la prescrizione della pretesa erariale, essendo l’atto a lui pervenuto, l’ottavo giorno successivo al decorso del termine triennale. L’eccezione veniva respinta dai giudici di primo grado, i quali ritenevano applicabile il  principio della “scissione soggettiva degli effetti della notificazione” fra il notificante e il notificando in base al quale, per il primo, la notifica si perfeziona al momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario e, per il secondo, dal momento in cui egli ha la legale conoscenza dello stesso. Avendo consegnato l’avviso da notificare all’ ufficio postale l’ultimo giorno utile (31 dicembre), la notifica dell’Agenzia veniva considerata tempestiva. Su appello del contribuente, la Ctr ribalta la decisione dei giudici di prime cure, ritenendo fondata l’eccezione. La motivazione offerta si basa sulla natura dell’avviso di accertamento. In particolare la decisione dell’organo giudicante trae origine dall’applicazione della sentenza n. 24822 del 2015, con cui la Suprema Corte affermava che il principio della scissione opera per gli atti processuali e laddove il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale, con la conseguenza che la prescrizione viene interrotta dall’atto di esercizio del diritto, ossia dalla consegna dell’atto all’Ufficiale giudiziario per la notifica. Partendo da tale assunto la Ctr giunge ad escludere l’applicazione della scissione al caso di specie rilevando la natura sostanziale dell’avviso di accertamento tributario e non processuale e neppure assimilabile al processuale come affermato unanimemente dalla giurisprudenza di legittimità. non potendo trovare applicazione il principio sopra enunciato i giudici dichiarano la prescrizione della pretesa erariale.




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