NON SERVE ETA' SUPERIORE A 65 ANNI NE LA PRESENZA DI DISABILI
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NON SERVE ETA' SUPERIORE A 65 ANNI NE LA PRESENZA DI DISABILI

NON SERVE ETA' SUPERIORE A 65 ANNI NE LA PRESENZA DI DISABILI

28 AGO 2021
L’Agenzia delle entrate con la risposta all’interpello n. 455 ha precisato che per l’eliminazione delle barriere architettoniche (oggi trainata sia dall’ecobonus che dal sismabonus), non è necessaria la presenza nel condominio o nella singola unità immobiliare di persone di età superiore a 65 anni.
La risposta conferma l’orientamento ministeriale espresso con la risposta all'interrogazione parlamentare 29 aprile 2021, n. 5-05839.
La detrazione 110% spetta dal 1° giugno 2021, purchè gli interventi abbiano le caratteristiche tecniche previste dal decreto del ministero dei Lavori Pubblici 236/89.
La norma sul 110%, è in armonia con la detrazione ordinaria del 50% prevista per gli interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, che per l'appunto, prevede il beneficio anche se gli interventi vengono effettuati «in assenza di disabili nell’unità immobiliare o nell’edificio oggetto di lavori» (circolare 8 luglio 2020, n. 19/E), onde per cui, tutti i condòmini e non solo quelli di età superiore ai 65 anni possono usufruire della detrazione per i lavori.
Ricordiamo che allo stato attuale non vi è un autonomo plafond di spesa ed il beneficio è determinato su un ammontare massimo di 96.000,00 euro (spese sostenute nel 2021) e di 48.000,00 (spese sostenute nel 2022) fatte salve future proroghe.
 
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