NON SEMPRE I RICAVI DEVONO ESSERE IMPUTATI PER COMPETENZA
CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO

NON SEMPRE I RICAVI DEVONO ESSERE IMPUTATI PER COMPETENZA

14 LUG 2020
Di questi tempi e cioè in occasione di chiusura dei bilanci delle società sempre più spesso capita di imbattersi in quesiti di questo genere.
Ma devo dichiarare il ricavo a conto economico anche se la prestazione è oggetto di contestazione?
La risposta è no perchè i componenti del reddito d’impresa devono essere imputati al periodo d’imposta competente, solo qualora diventino certi e determinabili nell’ammontare in un diverso periodo d’imposta ed a tal fine non è sufficiente la dimostrazione che la certezza e determinabilità si siano verificate successivamente alla chiusura del periodo d’imposta di competenza, essendo anche necessario fornire la prova che ciò sia avvenuto dopo la scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi di quel periodo d’imposta.
Questo è il pensiero della Corte di Cassazione che con la sentenza n. 1107/2017 si è pronunciata sulla disciplina fiscale vigente prima delle modifiche apportate al TUIR dal DL 244/2016 (convertito nella legge 19/2017) a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.
Com'è noto l’art. 109 comma 2 del TUIR individua il periodo di competenza distinguendo tra cessioni di beni e prestazioni di servizi:
i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti e le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, alla data della consegna o spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell’atto per gli immobili e per le aziende, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale
i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla data di maturazione dei corrispettivi.
Invero il precedente comma 1, dell’art. 109 però, precisa che qualora nell’esercizio di competenza non sia ancora certa l’esistenza o determinabile in modo obiettivo l’ammontare dei predetti ricavi, delle spese e degli altri componenti, il ricavo concorre a formare il reddito soltanto nell’esercizio in cui si verificano tali condizioni.
In altri termini, il principio di competenza soccombe rispetto al principio di certezza (Cassazione. nn. 19671/2013 e 3484/2014).
I giudici hanno poi precisato che l'onere probatorio deve essere così ripartito:
all’Ufficio, incombe provare la data in cui si sono verificati i fatti assunti come presunzioni legali di verificazione dei componenti negativi o positivi di reddito;
al contribuente che abbia registrato i ricavi o i costi in un esercizio diverso spetta provare che solo in tale anno questi sono diventati certi e determinabili nell’ammontare e che non lo erano al momento della redazione e presentazione della dichiarazione (Cassazione n. 25282/2015).
 
VEDI TUTTE
VUOI UNA NOSTRA
CONSULENZA?
dominiciassociati it non-sempre-i-ricavi-devono-essere-imputati-per-competenza 007Via Marecchiese, 314/D 47922 Rimini (Rn) |
Tel. +39 0541/388003 Fax +39 0541/1833731
P.Iva 02647080403 Privacy & Cookie Policy - Preferenze Cookie
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER
Credits TITANKA! Spa