NON PUNIBILI I REATI FISCALI DI MODESTA ENTITA'
CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO
NON PUNIBILI I REATI FISCALI DI MODESTA ENTITA'

NON PUNIBILI I REATI FISCALI DI MODESTA ENTITA'

04 GIU 2015
La Cassazione con la sentenza 15449 del 15.04.2015 ha affermato che la nuova causa di non punibilità per tenuità del fatto è retroattiva e deve essere applicata anche ai procedimenti in corso.
L'art. 131 bis del c.p. prevede infatti che nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’art. 133, co. 1, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.
I criteri sui quali deve incardinarsi il giudizio di «particolare tenuità del fatto » sono cosi due:
·         la particolare tenuità dell’offesa, che implica una valutazione sulle modalità della condotta e                l’esiguità del danno o del pericolo;
·         la non abitualità del comportamento dell'autore (che non deve essere un delinquente abituale,              professionale o per tendenza, né aver commesso altri reati della stessa indole).
Spetterà al Giudice (Gip nel caso in cui la richiesta intervenga nella fase delle indagini preliminari ovvero Giudice del dibattimento) valutare caso per caso, secondo i criteri individuati dall’art. 133 c.p., se applicare il nuovo istituto della tenuità del fatto.
Il provvedimento prevede inoltre che il giudice, nel valutare il fatto, oltre ai rigorosi limiti normativi, debba tenere conto anche delle istanze della persona offesa e dello stesso indagato o imputato, tanto in fase di contraddittorio sulla eventuale richiesta di archiviazione, quanto nella fase dibattimentale. In particolare, il nuovo art. 411, co. 1-bis c.p.p. prevede che se l’archiviazione è richiesta per particolare tenuità del fatto, il pubblico ministero deve darne avviso alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa, precisando che, nel termine di dieci giorni, queste possono prendere visione degli atti e presentare opposizione in cui indicare, a pena di inammissibilità, le ragioni del dissenso rispetto alla richiesta. Invece, qualora sia il giudice del dibattimento – prima dell’apertura dello stesso – a pronunciare una sentenza di non doversi procedere per particolare tenuità del fatto (nuovo art. 469, co. 1-bis c.p.p.), egli dovrà comunque sentire l’imputato, il PM e la persona offesa. Resta ferma la possibilità per la persona offesa, in caso di archiviazione, di agire in sede civile per ottenere adeguato risarcimento del danno subìto.
L’istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere applicato anche ai reati tributari, previsti dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, che rientrano nei limiti di pena contemplati nel decreto legislativo (pena pecuniaria e/o pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni) e cioè ai reati di:
ï‚·  dichiarazione infedele (art. 4 ) e omessa dichiarazione (art. 5 ), puniti con la reclusione da uno a tre anni;
ï‚·  occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 ), punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni;
ï‚·  omesso versamento di ritenute certificate (art. 10-bis ) e di Iva (art. 10-ter ), entrambi puniti con la reclusione da sei mesi a due anni;
ï‚·  indebita compensazione (art. 10-quater ), punito con la reclusione da sei mesi a due anni;
ï‚·  ipotesi non aggravata di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 ), punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
Si sottolinea che, verosimilmente, saranno le condotte di omesso versamento – che sanzionano chi omette il versamento delle ritenute certificate, ovvero dell’Iva dichiarata, quando l’imposta evasa è superiore ad € 50.000 – quelle a cui si applicherà maggiormente il nuovo istituto della tenuità del fatto. Si tratta infatti di condotte non connotate da fraudolenza, né spesso da intento evasivo, considerando che il soggetto ha lui stesso dichiarato o certificato somme che poi non versa, spesso in virtù di problemi di liquidità. Pertanto, soprattutto in presenza di una documentata crisi di liquidità, si potrà beneficiare della non punibilità per particolare tenuità del fatto.

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