NON PAGA L'IRAP L'AVVOCATO CHE USA LA SEDE DELLA SUA SOCIETA'
26 GEN 2020
La Corte di cassazione con l’ordinanza n. 1174 del 21 gennaio 2020, ha accolto il ricorso di un avvocato al quale veniva contestato il mancato versamento dell’IRAP.
L'avvocato aveva esercitato la sua attività professionale nella sede di una società di cui era socio e l'amministrazione finanziaria aveva dedotto che tale circostanza costituisse di per sé il presupposto dell’autonoma organizzazione e quindi per l'assoggettamento ad IRAP.
Secondo i giudici è errato presumere che esercitare l’attività professionale presso la sede di una società costituisca di per sé il presupposto dell’autonoma organizzazione.
E' infatti vero che le società sono di per sé soggette al pagamento dell'imposta, ma da ciò non può automaticamente dedursi che i professionisti che svolgano la propria autonoma attività professionale (presso la sede delle società o associazioni) dispongano di una loro autonoma organizzazione professionale.
La casistica (possesso di una autonoma partita IVA in aggiunta a quella dell'associazione pprofessionale) è abbastanza frequente tra i professionisti che sono associati in una associazione professionale o soci di una STP, dotata di una sede, oppure che si siano riservati i compensi derivanti dallo svolgimento di una branca della professione (revisore, pubblicista ... ) ed è la modalità più facilmente realizzabile per compensare (con l'IVA) le ritenute subite e derivanti dall'associazione professionale.
La morale: l'ufficio per pretendere l'imposta deve provare che il professionista ha una propria ed autonoma organizzazione.