CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO
NON ESISTE NESSUNA SOLIDARIETA' TRA SOCI E SOCIETA' DI CAPITALI

NON ESISTE NESSUNA SOLIDARIETA' TRA SOCI E SOCIETA' DI CAPITALI

20 OTT 2023
 
L'argomento è già stato trattato, ma val la pena di ribadire che l'Erario non può chiedere al socio il debito vantato nei confronti della società. 
La Corte di Cassazione lo ha ribadito nella sentenza n. 28817 del 17.10.2023 stabilendo che tra soci di società di capitali estinta e società non c'è alcuna forma di solidarietà.
Ricordiamo che il socio può essere chiamato a rispondere dei debiti sociali ex art. 2495 del codice civile (nei limiti di quanto riscosso da bilancio di liquidazione) o ex art. 36 del DPR 602/73.
Il vero problema è però quello di stabilire cosa fare allorquando il socio, del tutto illegittimamente, ricevesse la notifica di un atto intestato alla società.
Segnaliamo che sul punto la giurisprudenza si è divisa affermando,
da una parte, che tale atto non può essere impugnato dal socio essendo il ricorso inammissibile per mancanza di legittimazione; tanto, l'atto non può produrre nessuna forma di riscossione a danno del socio (Cass. 3 novembre 2011 n. 22863),
dall'altra parte stabilendo che il socio ricevente un atto in virtù di una sua responsabilità “personale” inesistente può ricorrere con il fine di far dichiarare la sua carenza di soggetto passivo d'imposta (Cass. 17 dicembre 2013 n. 28187).
Noi riteniamo di privilegiare questo secondo orientamento, onde evitare che se il socio non ricorresse, rischierebbe di essere raggiunto dal successivo atto di riscossione.

 
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