NON ESISTE LA RESPONSABILITA' SOLIDALE DELL'AMMINISTRATORE
23 MAG 2022
La Corte di Cassazione con l’ordinanza 15441, del16-05-2022 ha ribadito che, ai sensi dell’articolo 7 del decreto legge 260/03, convertita in legge 326/03, le sanzioni amministrative gravano esclusivamente sulla persona giuridica contribuente titolare del rapporto tributario, con esclusione della responsabilità a titolo concorsuale delle persone fisiche, indipendentemente dalla sussistenza di un rapporto organico delle medesime con l’ente, mentre sono sanzionabili, ex articolo 9 del decreto legislativo 472/97, i concorrenti esterni rispetto alla violazione tributaria commessa da soggetti privi di personalità giuridica.