La Con la sentenza 17270/2024 depositata il 24 giugno 2024 la Corte di Cassazione ha ribadito che per imputare la violazione di esterovestizione, occorre dimostrare che la direzione effettiva della società sia localizzata in Italia intesa come luogo in cui vengono assunte le decisioni sociali, di natura amministrativa compresa quella fiscale e finanziaria. La vicenda riguardava una società estera con mmobili localizzati in Italia gestiti da fuori. Secondo i Giudici per dimostrare l'esterovestizione occorreva prima valorizzare alcuni elementi sintomatici. quali la residenza degli amministratori, il luogo ove erano state tenute le assemblee. sociali e cioè gli elementi necessari per dimostrare ove in concreto si svolgevano le attività amministrative e di direzione e cioè il luogo deputato, o stabilmente utilizzato, per l'accentramento nei rapporti interni e con i terzi degli organi e degli uffici societari in vista del compimento degli affari e dell'impulso dell'attività. Occorreva cioè verificare in quale luogo si erano svolte le riunioni dei dirigenti societari e ove veniva adottata la politica generale dell'impresa, ivi compreso il domicilio dei principali dirigenti ed il luogo di tenuta dei documenti amministrativi, quello che la novella legislativa in una parola ha definito come il day by day. |
non-esiste-lesterovestizione-se-gli-amministratori-risiedono-allestero.pdf |