Anche la Ctp di Forlì con sentenza n.
89/1/2018 ha accolto l’orientamento, oggi possiamo dire prevalente, secondo cui
non sussiste abuso del diritto qualora la finalità delle operazioni poste in essere hanno quale finalità l’assetto riorganizzativo e funzionale del gruppo. Nel caso di specie i soci X e Y di Alfa s.n.c. avevano rivalutato le proprie quote per poi cederle a Beta s.r.l. (detenuta al 50% dai predetti soci e l’ulteriore 50% da Gamma srl detenuta da Alfa e dal socio X), a cui seguiva la cessione delle quote di Gamma detenute da Alfa, a X e Y. L’operazione si concludeva con la scissione totale di Alfa e l'assegnazione del relativo patrimonio alle società Beta s.r.l. e Gamma s.r.l. Il contribuente impugnava l’avviso con cui l’Agenzia riteneva elusiva e riqualificava come distribuzione indiretta di utili, la cessione e la successiva scissione, in quanto non sussistevamo le valide ragione economiche essendo Alfa controllata sempre dagli stessi soggetti. La Ctp di Forlì, in seguito al ricorso presentato dai soci, dichiara illegittimo l’avviso di accertamento in quanto, valutando il progetto di scissione,
le operazioni di cessione risultavano congruamente motivate con la concreta esigenza di riassetto organizzativo e funzionale del gruppo e pertanto ai sensi dell’art. 10 bis comma 3 della l. 212/2000 dovevano considerarsi legittime. La Commissione, inoltre, evidenzia un altro aspetto importante in quanto afferma che nelle operazioni di cessione
non si è verificato alcun indebito risparmio di imposta dal momento che i soci avevano già assoggettato a tassazione l’intero capital gain presente nelle proprie partecipazioni, utilizzando l’istituto legittimo della rivalutazione delle stesse a mezzo imposta sostitutiva. L’organo giudicante ha, dunque, riconosciuto e garantito la piena libertà di scelta del contribuente come ribadito dal quarto comma del citato art. 10 bis.
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