NON E' SUSSIDIARIA LA RESPONSAB SOLID DELLA BENEFICIARIA PER I DEBITI DELLA SCISSA
02 LUG 2019
La Corte di Cassazione con sentenza n. 16710 del 2019 ha riconosciuto, in materia di responsabilità solidale per i debiti della scissa, la prevalenza della normativa tributaria rispetto a quella civilistica affermando che la società beneficiaria non gode della preventiva escussione della società scissa. In primo luogo, richiamando l’art. 2506 quater c.c.secondo cui “ciascuna società è solidalmente responsabile nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società a cui fanno carico”, ha rilevato come tale disciplina non trova rispondenza nell’ordinamento tributario il quale stabilisce che per gli obblighi della scissa, riferibili a periodi di imposta anteriori alla data di efficacia della scissione, risponde non soltanto la scissa ma anche la beneficiaria senza alcun limite quantitativo riconducibile al patrimonio assegnato con l’operazione straordinaria. Inoltre la Suprema Corte non riconosce il beneficio di preventiva escussione in capo alla beneficiaria della scissione, in quanto la normativa tributaria non definisce sussidiaria la responsabilità solidale di quest’ultima.